Obbligo motivazionale per il diniego del visto e rischio migratorio (TAR Lazio n. 7316 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato deve essere sorretto da un’adeguata motivazione che dia conto delle ragioni per cui i requisiti di rilascio non sono ritenuti sussistenti, senza poter assumere a fondamento elementi emersi solo in sede giudiziale. La valutazione del c.d. rischio migratorio, inteso come rischio di abuso del titolo di ingresso, deve basarsi su gravi e concordanti indici fattuali emersi in sede di accertamento dei presupposti e delle finalità del viaggio, e non su ricostruzioni meramente ipotetiche. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è invece dovuta in seguito alle innovazioni normative introdotte dal d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino marocchino, impugnava il diniego del rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, richiesto al fine di svolgere sul territorio nazionale l’attività di assistente familiare e di coadiuvare una cittadina italiana nelle attività domestiche e nell’accudimento della figlia disabile.
Con il ricorso il richiedente deduceva la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998 in relazione al d.m. n. 850/2011, sussistendo i presupposti per il rilascio del visto. L’amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e ne deduceva l’infondatezza, richiamando l’assenza di un’esperienza lavorativa consolidata nel settore e l’attuale stato di sospensione del nulla osta al lavoro subordinato ai sensi del d.l. n. 145/2024.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza di interesse, rilevando che dagli atti non risultava né il mutamento del quadro normativo o delle circostanze fattuali, né il soddisfacimento della pretesa sostanziale del ricorrente.
Quanto al primo motivo, la Sezione ha escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ritenendo l’amministrazione non tenuta al preavviso di rigetto alla luce delle innovazioni introdotte dal d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.
Il secondo motivo è stato invece accolto. Il provvedimento impugnato non soddisfa l’onere motivazionale richiesto in materia: la disciplina di settore non fissa requisiti di esperienza per il lavoro di assistente familiare, sicché non è chiaro il motivo per cui l’esperienza in mansioni analoghe sia stata ritenuta irrilevante dalla sede consolare, che non ha svolto alcun accertamento sull’attività effettivamente svolta. Il Tribunale ha inoltre ritenuto non dirimente che l’attestazione di esperienza fosse stata rilasciata pochi giorni prima della richiesta del visto, trattandosi di evenienza fisiologica in vista degli adempimenti burocratici necessari.
La deduzione circa un’incongruenza tra la compilazione della domanda e la documentazione prodotta, sollevata solo in sede giudiziale, è stata qualificata come motivazione postuma e quindi inammissibile. Analogamente, la sospensione del nulla osta è stata ritenuta una ragione non desumibile dal provvedimento, esternata solo in giudizio. La Corte ha ribadito che la valutazione del rischio migratorio va fondata su indici fattuali concreti e concordanti, non su mere ipotesi, richiamando il proprio consolidato orientamento.
L’istanza di condanna al rilascio del visto è stata respinta, residuando profili istruttori e valutativi in capo all’amministrazione, che dovrà riesercitare il potere verificando i presupposti di rilascio, compresa la validità del nulla osta. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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