L’ordinanza sindacale extra ordinem non richiede l’urgenza sopravvenuta se il pericolo per l’incolumità è conclamato (TAR Puglia n. 859 del 09.06.2026)

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Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 è legittima quando sussistano: i) un pericolo imminente ed irreparabile per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari (contingibilità); ii) l’impossibilità di differire l’intervento (urgenza); iii) l’indicazione del limite temporale di efficacia; iv) la proporzionalità del provvedimento. Il requisito dell’urgenza non viene meno per il sol fatto che la situazione di pericolo sia nota da tempo e si protragga senza cagionare il danno temuto, potendo l’inerzia dell’Amministrazione aggravare la situazione medesima. La misura interdittiva dell’accesso a un’area privata risulta proporzionata ove i cespiti siano fruibili attraverso accessi alternativi non interessati dal dissesto.

Il Fatto

Le ricorrenti, proprietarie di unità immobiliari in un complesso di case a schiera, impugnavano l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva interdetto la circolazione pedonale e veicolare nell’area antistante le loro abitazioni, a seguito del cedimento di un terrapieno di proprietà comunale. L’Amministrazione era rimasta silente alle segnalazioni dei privati, che avevano più volte sollecitato interventi di messa in sicurezza, sino all’accertamento della Polizia Locale che confermava il rischio di ulteriori smottamenti. Il provvedimento imponeva la transennatura dell’area e il divieto di utilizzo degli accessi su via Aristotele, senza tuttavia prevedere un termine finale di efficacia, essendo l’intervento di consolidamento condizionato all’ottenimento di un finanziamento regionale non ancora assegnato.

La Motivazione della Corte

Il TAR qualifica l’atto impugnato come ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, trattandosi di provvedimento volto a prevenire gravi pericoli per l’incolumità pubblica. Richiamati i presupposti elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, il Collegio li ritiene tutti integrati: l’accertamento tecnico della Polizia Locale aveva confermato il cedimento del terreno e lo smottamento in atto, trovando riscontro nelle stesse segnalazioni delle ricorrenti, che avevano rappresentato il concreto rischio di ulteriori cedimenti.

Quanto alla dedotta assenza dei requisiti di contingibilità e urgenza, il Tribunale osserva che la situazione di pericolo rimane attuale anche se nota da tempo: il pericolo incombente per la pubblica incolumità non viene meno per il solo fatto che l’evento temuto non si sia ancora verificato, potendo il ritardo nell’agire aggravare la situazione. La preesistenza di fenomeni franosi offre anzi ulteriore dimostrazione dell’impellente necessità di intervenire.

In relazione alla motivazione e all’istruttoria, il Collegio ritiene l’ordinanza correttamente istruita, in quanto fondata sugli accertamenti già svolti per la richiesta del finanziamento regionale e sulle risultanze del sopralluogo della Polizia Locale, che avevano evidenziato l’aggravamento del pericolo derivante dall’accessibilità indiscriminata dell’area da pubblica via. Quanto al termine di efficacia, il Collegio lo desume dal tenore complessivo dell’atto, coincidendo con il momento in cui il Comune disporrà del finanziamento necessario all’esecuzione dei lavori di consolidamento.

Il Tribunale esclude infine il vizio di proporzionalità: la consulenza geologica di parte non inficia la legittimità della misura, ammettendo che la saturazione del terreno riduce drasticamente il fattore di sicurezza; soprattutto, le abitazioni risultano fruibili attraverso l’accesso pedonale su via Volta, non interessato dallo smottamento, sicché l’interesse pubblico alla messa in sicurezza dell’area prevale sulla compressione del diritto di proprietà. Il ricorso è pertanto respinto, con declaratoria di nullità delle spese per la mancata costituzione del Comune.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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