Rinnovo concessioni mercatali e obbligo di chiarezza sul debito pregresso (TAR Lombardia n. 103 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo della concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche può essere legittimamente subordinato dall’amministrazione comunale all’assenza di debiti pregressi relativi al canone, costituendo tale condizione esplicazione della discrezionalità dell’ente e non contrastando con il decreto MISE del 25 novembre 2020 né con la DGR Lombardia n. XI/4054 del 2020. Tuttavia, il diniego di rinnovo e la conseguente decadenza dall’autorizzazione presuppongono che il concessionario sia stato posto in condizione di conoscere l’entità e il periodo di riferimento del debito addebitato. Ove l’amministrazione si limiti a segnalare una generica situazione debitoria, senza indicare l’importo e le annualità, e non riscontri le richieste di chiarimento dell’operatore, il provvedimento è illegittimo per difetto di istruttoria e di partecipazione procedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di impresa individuale, esercitava il commercio su aree pubbliche in tre posteggi del mercato cittadino, in forza di concessioni rilasciate dal Comune e destinate a scadere il 31 dicembre 2020. Il Comune avviava la procedura di rinnovo con un avviso pubblico del 30 dicembre 2020, che subordinava il rinnovo all’assenza di debiti relativi al canone per le annualità pregresse. L’istante presentava istanza di rinnovo nell’agosto 2022.

Nel settembre 2022 il Comune comunicava i motivi ostativi, consistenti in una pendenza debitoria per canoni pregressi, invitando l’operatore a regolarizzare entro cinque giorni. Non seguendo riscontri, nel maggio 2023 l’ente adottava tre provvedimenti di diniego di rinnovo e di decadenza dalle autorizzazioni. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR, articolando cinque motivi e chiedendo la condanna del Comune al rinnovo. In via cautelare i provvedimenti venivano sospesi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., perché non verte su aspetti meramente patrimoniali, ma aggredisce provvedimenti espressivi di pubblico potere incidenti sul rapporto concessorio; eventuali profili di accertamento dei canoni restano affidati al potere incidentale dell’art. 8 cod. proc. amm..

È poi disattesa l’eccezione di inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione dell’avviso pubblico. Quale atto amministrativo generale, esso è privo di effetti lesivi diretti, che si producono solo con gli atti applicativi; è pertanto ammissibile l’impugnazione congiunta.

Nel merito, il Collegio ricorda che l’art. 181, comma 4-bis, del d.l. n. 34/2020 ha disposto il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 secondo le linee guida MISE e le modalità regionali, e che la disciplina nazionale si pone in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa. Tale profilo resta però privo di rilievo decisionale, poiché la contestazione non investe la procedura di rinnovo in sé, ma i dinieghi fondati sull’esposizione debitoria.

I primi due motivi, che lamentano l’assenza di previa notifica dell’avviso di accertamento esecutivo e dell’intimazione ad adempiere ex art. 1, comma 792, legge n. 160/2019, sono infondati. L’art. 19 del Regolamento COSAP subordina il rinnovo al pagamento del canone e considera impedimento la sussistenza di debiti pregressi, senza richiamare l’avviso di accertamento, che è atto dichiarativo e non costitutivo del debito. L’art. 104 del Regolamento disciplina solo il recupero coattivo, non i presupposti del rinnovo. Il concessionario è quindi onerato di verificare autonomamente la propria posizione debitoria.

È invece fondato il terzo motivo. Dai documenti emerge che, prima dei dinieghi, non erano chiari né l’entità del debito né il periodo di riferimento: il Comune aveva genericamente segnalato una situazione debitoria, esortando a contattare la società di riscossione, senza poi riscontrare la richiesta di chiarimento inoltrata dall’operatore. Assume rilievo la esiguità dell’importo, pari a 263 euro, riferito ai canoni di gennaio e febbraio 2020, a fronte di un rapporto concessorio ultradecennale senza precedenti inadempienze e del regolare pagamento dei canoni successivi. La particolarità del contesto pandemico imponeva una maggiore cura nella partecipazione procedimentale. Il motivo è quindi accolto nei sensi indicati.

Il quinto motivo è infondato: la clausola dell’avviso pubblico replica il contenuto dell’art. 19 del Regolamento e l’aggiunta di un presupposto rispetto alle fonti statali e regionali costituisce legittima esplicazione dell’autonomia dell’ente. Il quarto motivo resta assorbito. Il ricorso è accolto con annullamento dei dinieghi, spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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