Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’amministrazione inerte (TAR Sicilia n. 2170 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la parte che invoca l’esecuzione del giudicato prova il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dalla sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Spetta invece all’amministrazione, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ., allegare e dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di conformarsi. La costituzione in giudizio di mera forma, priva di qualsiasi deduzione sul dedotto inadempimento, non assolve tale onere e conferma la persistenza dell’obbligo di ottemperanza. Ne consegue l’ordine di esecuzione integrale del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese, mentre la penalità di mora può essere esclusa ove manifestamente iniqua.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017-2018 al 2021-2022. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 2.500,00, oltre accessori.

La sentenza, notificata e non appellata, era passata in giudicato. L’amministrazione non aveva però adottato alcun atto esecutivo. La ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il rilascio della carta con accredito della somma, la nomina di un commissario e, in caso di persistente inerzia, la determinazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, sulla base dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza e del superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ha poi individuato il nodo nella ripartizione dell’onere della prova in materia di ottemperanza.

Richiamando l’art. 2697 cod. civ., il Tribunale ha affermato che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente aveva assolto il proprio onere, dimostrando il fatto costitutivo, ossia la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Sarebbe spettato all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tale fatto o il sopravvenire delle condizioni ostative.

L’amministrazione, tuttavia, non ha formulato alcuna deduzione in merito al dedotto inadempimento. Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza.

L’obbligo è stato esteso agli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Sono state invece escluse le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta un dirigente ministeriale, senza diritto a compenso, richiamando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 e citando plurimi precedenti conformi. Ha escluso la penalità di mora, manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso, della natura del credito e dell’entità delle somme. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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