Convenzioni urbanistiche, pareggio economico e rimborso delle indennità espropriative (Cons. Stato n. 10406 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di convenzioni urbanistiche, la clausola che addossa ai privati consorziati il pagamento delle indennità relative ai terreni espropriati si interpreta, ai sensi dell’art. 1362 c.c., secondo il suo tenore letterale e la comune intenzione delle parti, confermata dal principio di pareggio economico. L’art. 35, comma 12, della legge n. 865/1971 ha natura imperativa e si inserisce automaticamente nel contenuto della convenzione ai sensi dell’art. 1339 c.c., imponendo al Comune di recuperare le maggiori spese espropriative. Non ricorre eccessiva onerosità sopravvenuta quando l’aumento dell’indennità deriva dal rimedio ordinario di opposizione alla stima. Il Comune deve ricalcolare le somme secondo la proporzione della superficie originariamente posseduta e scomputare gli importi già versati.
Il Fatto
Il Comune appellante ha approvato un piano esecutivo di comparto edificatorio destinato per metà a edilizia residenziale pubblica. Alcuni proprietari non hanno aderito al consorzio; il Comune ha espropriato le aree e ha determinato l’indennità provvisoria. La Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007 ha dichiarato illegittima la norma posta a base di quella quantificazione, e la Corte d’appello ha rideterminato in misura maggiore le indennità. A fronte dei maggiori oneri, il Comune ha chiesto ai consorziati il rimborso in proporzione alle volumetrie, mediante ingiunzione notificata tramite concessionaria della riscossione.
Il destinatario ha impugnato gli atti innanzi al TAR Puglia, che ha accolto il ricorso. Il Comune ha proposto appello, censurando la giurisdizione, l’interpretazione dell’art. 9 della convenzione e il diniego dell’eccessiva onerosità. L’appellato ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la censura sul difetto di giurisdizione richiamando, con valore di precedente conforme, la Cons. Stato n. 5 del 2023: la giurisdizione amministrativa sussiste quando le clausole convenzionali integrano il regolamento degli interessi e dell’interesse pubblico, e non mere obbligazioni civilistiche. La controversia resta quindi devoluta al giudice amministrativo.
Nel merito, la Sezione accoglie le censure sull’interpretazione dell’art. 9. Il dato letterale non lascia dubbi sull’allocazione degli oneri in capo ai privati beneficiari. Anche valorizzando la comune intenzione, concorrono il principio di pareggio economico, la qualificazione provvisoria dell’indennità, la prevedibilità dell’opposizione alla stima e il fatto che l’espropriazione è avvenuta nell’interesse dei privati. L’art. 35, comma 12, della legge n. 865/1971 opera come norma imperativa e eterointegra il contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c., sicché il Comune può pretendere la differenza.
Non si configura indeterminatezza dell’oggetto, perché l’oggetto è determinabile in base ai criteri convenzionali e legali. Manca altresì l’eccessiva onerosità sopravvenuta: l’accordo non è a esecuzione continuata o differita e l’esito del giudizio di opposizione è evento prevedibile. Respinto il primo motivo del ricorso, la Sezione ritiene che l’ordinanza ingiunzione fosse strumento ammissibile, essendo il credito certo, liquido ed esigibile.
Accolto invece il sesto motivo quanto alla violazione dell’art. 9: le somme sono state richieste in via solidale, in contrasto con la proporzione alla superficie originariamente posseduta, con obbligo di ricalcolo. Respinta la tesi dell’accollo liberatorio, mancando una volontà espressa di liberare il debitore originario. Fondato è pure il settimo motivo in ordine al criterio degli interessi e il motivo sullo scomputo delle somme già versate. L’art. 1, comma 165, della legge n. 296/2006 resta inapplicabile fuori dall’ambito fiscale.
Nota della Redazione
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