Non è cantierabile l’intervento edilizio realizzato senza titoli abilitativi (TAR Liguria n. 488 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condizione di cantierabilità dell’investimento, richiesta da un bando per l’assegnazione di contributi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda di sostegno e comporta che l’intervento sia immediatamente eseguibile, in quanto assistito da tutti i necessari titoli abilitativi. È pertanto legittima l’esclusione dal finanziamento delle opere realizzate senza permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, nulla-osta idrogeologico e nulla-osta dell’ente parco, nonché in assenza della denuncia ai fini sismici. La successiva presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non radica il diritto al contributo, costituendo anzi la riprova della mancanza dei titoli alla data di inoltro della richiesta.

Il Fatto

La titolare di un’azienda agricola impugnava gli atti con cui la Regione aveva parzialmente respinto la domanda di contributo presentata per il bando del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, sottomisura 4.1, escludendo le spese per il ripristino di tre tratti di muri a secco. L’Amministrazione aveva ritenuto gli interventi non cantierabili, essendo stati realizzati senza i necessari titoli abilitativi. Il ricorso era integrato da motivi aggiuntivi avverso il successivo provvedimento di ammissione al sostegno, che confermava l’esclusione parziale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Liguria ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sull’erronea valutazione della natura degli interventi. La ricorrente sosteneva che il ripristino dei muri a secco costituisse edilizia libera, in quanto sistemazione idraulica agraria, e che il controllo dei Carabinieri Forestali avesse riguardato solo uno dei tre manufatti.

Il Collegio ha invece accertato che la documentazione fotografica prodotta in giudizio dimostrava come i tre muri originariamente separati fossero stati inglobati in un’unica nuova opera, realizzata con sbancamento e ricostruzione ex novo in posizione differente e con dimensioni modificate. Tale ricostruzione è stata confermata sia dal TAR, con sentenza n. 649 del 2024, sia dal Consiglio di Stato, con decisione n. 4802 del 2025, che hanno respinto le censure avverso l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune.

La Corte ha quindi ritenuto corretta la valutazione dell’Amministrazione regionale, che aveva escluso la sussistenza della condizione di cantierabilità prevista dal bando, atteso che l’intervento, comportando un movimento di terra di 130 metri cubi, superiore al limite di 100 metri cubi fissato dalla legge regionale per i movimenti di modesta rilevanza, necessitava di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, nulla-osta idrogeologico e dell’ente parco, oltre che di denuncia ai fini sismici.

Quanto al terzo motivo, il TAR ha rilevato che le osservazioni del tecnico di parte erano state esaminate e trascritte nel provvedimento impugnato, ma non condivise per le ragioni esposte. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità nelle more del giudizio è stata infine valutata come conferma della legittimità dell’esclusione, in quanto presupponeva la mancanza dei titoli abilitativi alla data della domanda di sostegno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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