Incarichi direttivi giudiziari: nessuna equipollenza tra Eurojust e funzioni direttive (Cons. Stato n. 10407 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Consiglio Superiore della Magistratura, nel conferire gli incarichi direttivi, non può riconoscere equipollenza tra l’attività svolta presso Eurojust e lo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive. L’esperienza presso l’Agenzia europea rientra esclusivamente tra le altre esperienze maturate al di fuori dell’attività giudiziaria ai sensi dell’art. 13 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria e non può fungere da indicatore specifico. Per gli uffici di grandi dimensioni, l’art. 29 T.U. attribuisce rilievo particolare al possesso, in atto o pregresso, delle funzioni direttive o semidirettive, e il parametro di valutazione non ammette equivalenze sostanziali. Il giudizio sintetico e globale sul profilo del candidato non sana la violazione degli indicatori specifici, restando la discrezionalità dell’organo di autogoverno vincolata ai parametri che essa stessa ha codificato.
Il Fatto
Una magistrata requirente, in servizio da lunga data e con incarico semidirettivo presso una Procura di grandi dimensioni, aspira al conferimento dell’ufficio di Procuratore della Repubblica presso un Tribunale metropolitano. Il CSM, con il concerto del Ministero della Giustizia, conferisce l’ufficio a un altro candidato, che non ha mai ricoperto incarichi direttivi o semidirettivi ma vanta una lunga esperienza presso Eurojust, fino al ruolo di Vicepresidente.
La candidata impugna la delibera davanti al TAR Lazio, che rigetta il ricorso compensando le spese. Propone appello, riproponendo le censure di primo grado. Il Ministero e il CSM eccepiscono l’inammissibilità dell’appello per genericità e per carenza di interesse del motivo sugli indicatori specifici; nel merito chiedono il rigetto. Anche il controinteressato resiste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari: le censure non sono generiche, perché investono in modo specifico i capi reiettivi della sentenza, e l’interesse alla censura sull’indicatore di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), è concreto, avendo la ricorrente interesse alla caducazione della valutazione che ha fondato la prevalenza del controinteressato.
Nel merito, il punto centrale è la qualificazione dell’esperienza presso Eurojust. La delibera consiliare l’aveva ritenuta “di fatto assimilabile” alle funzioni direttive, così soddisfacendo gli indicatori degli artt. 18 e 29 T.U. Il Consiglio di Stato ritiene illegittima questa operazione: l’incarico fuori ruolo può essere valutato solo nell’alveo dell’art. 13 T.U., tra le esperienze esterne all’attività giudiziaria, e non può essere convertito in indicatore specifico.
Il Collegio chiarisce il rapporto tra le due categorie di indicatori. Gli indicatori generali esprimono l’attitudine direttiva complessiva; quelli specifici sono parametrati alla tipologia concreta dell’ufficio. L’art. 26 T.U. riconosce “speciale rilievo” agli indicatori specifici e, per gli uffici di grandi dimensioni, l’art. 29 T.U. valorizza in particolare il possesso di funzioni direttive o semidirettive. Il parametro di giudizio dell’art. 18 esige risultati concreti nella gestione dell’ufficio o del settore, e non ammette equipollenti.
Un argomento esegetico è tratto dal d.lgs. n. 182/2023: solo con tale novella è stata riconosciuta all’incarico presso Eurojust la qualifica di fuori ruolo con valenza giurisdizionale, con passaggio della nomina dal Ministro al CSM. Argomentando a contrario, in passato tale valenza non era predicabile. Né il giudizio sintetico e complessivo sul profilo del candidato può supplire alla violazione dei parametri, perché la discrezionalità resta vincolata dai medesimi.
Fondato è anche il secondo motivo. Gli indicatori delle lettere b) e c) dell’art. 18 riguardano le capacità relazionali dimostrate nell’ufficio direttivo o semidirettivo: ancora una volta il CSM ha operato un’inammissibile equipollenza con l’esperienza svolta in un organismo nazionale, senza funzioni apicali, ignorando l’apporto della ricorrente alla gestione dell’ufficio. Quanto alla lettera d), il giudizio di equivalenza tra i due candidati è erroneo, possedendo l’appellante un titolo formativo specifico e il controinteressato solo la partecipazione a corsi. L’appello è accolto: gli atti impugnati sono annullati, con spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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