Convenzione di lottizzazione, oneri espropriativi e riparto proporzionale (Cons. Stato n. 10407 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di convenzioni urbanistiche accessive a un piano esecutivo, la clausola che pone a carico dei privati consorziati il pagamento delle indennità relative ai terreni da espropriare si interpreta, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., alla luce del tenore letterale e della comune intenzione delle parti, e va letta come riferita non alla sola indennità provvisoria, ma anche a quella definitiva liquidata nel giudizio di opposizione alla stima. Il principio di neutralità finanziaria, espresso dall’art. 35, comma 12, legge n. 865/1971, opera come norma imperativa di eterointegrazione ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. e consente al Comune di recuperare i maggiori esborsi anche in assenza di specifiche clausole. Il recupero, tuttavia, deve rispettare il criterio di riparto pattuito: ove la convenzione preveda la ripartizione proporzionale alla superficie originariamente posseduta, la richiesta solidale per l’intero importo è illegittima. Non integra eccessiva onerosità sopravvenuta l’aumento dell’indennità conseguente all’accoglimento dell’opposizione alla stima, rimedio ordinario e quindi prevedibile.

Il Fatto

Il Comune di Monte Sant’Angelo aveva adottato il piano esecutivo del comparto edificatorio C1/1, articolato in lotti destinati per metà a edilizia privata e per metà a edilizia residenziale pubblica. Alcuni proprietari non avevano aderito al consorzio; il Comune aveva quindi espropriato le loro aree, determinando l’indennità provvisoria secondo una norma poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, sentenze n. 348 e 349 del 2007.

La Corte d’appello di Bari, accogliendo le opposizioni alla stima, aveva rideterminato in aumento le indennità. Da qui i debiti fuori bilancio riconosciuti dal Comune e la decisione di recuperare le somme dai sottoscrittori della convenzione del 26 novembre 1999. La società concessionaria della riscossione aveva intimato a uno dei consorziati il pagamento di oltre un milione di euro. Il TAR Puglia aveva accolto il ricorso; il Comune ha appellato.

La Motivazione della Corte

Sul difetto di giurisdizione, il Collegio richiama la Cons. Stato, Sez. II, n. 5 del 2023: la giurisdizione amministrativa sussiste quando le clausole convenzionali non si esauriscono in mere obbligazioni civilistiche, ma integrano il regolamento degli interessi e si pongono a monte rispetto al potere autoritativo. Il motivo è respinto.

Il nucleo della decisione riguarda l’art. 9 della convenzione. Per il Collegio il tenore letterale non lascia dubbi: i privati provvedono al pagamento delle indennità relative ai terreni da espropriare, a semplice richiesta del Comune. L’argomento è corroborato dalla qualificazione dell’indennità come provvisoria, dalla prevedibilità dell’opposizione alla stima e dal fatto che l’espropriazione rispondeva all’interesse dei privati. L’interpretazione è confermata dal principio del pareggio economico, ribadito da Cons. Stato, Sez. IV, n. 2221 del 2023 e da Cons. Stato, Sez. II, n. 1501 del 2020: il corrispettivo deve corrispondere al costo effettivo di acquisizione, con eterointegrazione ex art. 1339 cod. civ. anche a prescindere da clausole espresse.

Nessuna nullità per indeterminatezza dell’oggetto: l’oggetto è determinabile, secondo i principi richiamati da Cass. civ., Sez. II, n. 9347 del 2023. Non ricorrono neppure i presupposti dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, difettando sia la natura a esecuzione differita o continuata sia l’evento straordinario e imprevedibile.

Passando ai motivi riproposti, il Collegio esclude i vizi dell’ordinanza ingiunzione: il credito era certo, liquido ed esigibile, come richiesto da Cass. civ., Sez. Un., n. 2448 del 2025. Fondata è invece la censura sul riparto: le somme sono state richieste in via solidale, mentre la clausola impone il pagamento in proporzione alla superficie posseduta. L’ordinanza va annullata con obbligo di ricalcolo. Analogo obbligo riguarda lo scomputo dei pagamenti già effettuati e il ricalcolo degli interessi, esclusa l’applicazione dell’art. 1, comma 165, legge n. 296/2006, norma confinata alla materia fiscale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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