La genericità della condanna rende inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Calabria, Sez. II n. 1447 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando il titolo esecutivo azionato contenga una condanna di carattere generico, non essendo possibile individuare con precisione l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio tale possibile causa di inammissibilità, assegnando alle parti il termine per dedurre. Costituisce, inoltre, onere del ricorrente in ottemperanza fornire la prova del passaggio in giudicato della sentenza azionata e della propria legittimazione attiva, producendo, in caso di successione, il titolo idoneo a dimostrare la qualità di erede.
Il Fatto
Gli eredi di un soggetto deceduto proponevano ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 127 del 31 gennaio 2017 della Corte d’Appello di Catanzaro, nei confronti della Regione Calabria e dell’Agea. I ricorrenti lamentavano la mancata esecuzione del giudicato da parte delle amministrazioni intimate, chiedendo al giudice amministrativo di ordinare l’adempimento. Le amministrazioni non si costituivano in giudizio.
La Motivazione del TAR
Il TAR Calabria, in sede di camera di consiglio, ha ritenuto preliminarmente necessario acquisire la certificazione della cancelleria di passaggio in giudicato della sentenza azionata e la prova del titolo di legittimazione dei ricorrenti, ossia della loro qualità di eredi. A tal fine ha richiesto, in caso di successione testamentaria, la copia autenticata del testamento; in caso di successione legittima, il certificato di morte del de cuius e lo stato di famiglia del defunto. Il collegio ha ordinato ai ricorrenti di depositare la documentazione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.
In secondo luogo, il collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità del ricorso in ottemperanza. Il difetto risiede nella genericità della condanna contenuta nel titolo esecutivo, circostanza che non consente di individuare con chiarezza l’obbligo specifico di conformazione gravante sull’amministrazione. Sul punto, il TAR ha richiamato il Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4687 e il C.G.A. Sicilia, Sez. giurisd., 25 maggio 2020, n. 315, quali precedenti che confermano tale impostazione.
Proprio in ragione del rilievo officioso, il collegio ha concesso ai ricorrenti la possibilità di dedurre con memoria nel termine ordinario decorrente a ritroso dalla prossima udienza, garantendo il contraddittorio. Conclusivamente, il TAR ha fissato la successiva camera di consiglio alla data del 15 dicembre 2026 per la decisione definitiva sulla questione di ammissibilità.
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Nota della Redazione
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