Giudizio di ottemperanza per la carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1353 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario quando non sia allegata prova dell’adempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, deve essere decorso infruttuosamente quale condizione dell’azione. La mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario ad acta porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento. Il Collegio può nominare sin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, che ha accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per quattro annualità, con condanna del Ministero a erogare la prestazione nella forma del buono elettronico di € 2.000,00, oltre spese processuali.

Il titolo è passato in giudicato, come da certificazione della cancelleria, ed è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.. Esposta l’inerzia del Ministero, la ricorrente chiede la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta, rinunciando poi espressamente alla domanda di penale. Il Ministero si costituisce con atto di stile.

La Motivazione della Corte

La questione attiene all’esecuzione del giudicato del giudice ordinario da parte dell’amministrazione scolastica mediante lo strumento dell’ottemperanza. Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali e li ritiene integrati.

Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.

È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e la sentenza ottemperanda risulta passata in giudicato.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, con prova da depositarsi mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale provvederà all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. La rinuncia alla penale esonera dalla relativa pronuncia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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