Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna: l’Amministrazione deve provvedere entro 120 giorni (TAR Lazio n. 10540 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, presentata ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, fa sorgere in capo all’autorità competente un obbligo di provvedere in modo espresso, la cui violazione per decorso del termine di conclusione del procedimento legittima il ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Il termine complessivo per provvedere è pari a quattro mesi, comprensivi dei trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e dell’eventuale richiesta di integrazioni. Accertato il silenzio, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di pronunciarsi entro un termine determinato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza volta al riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito presso un ateneo spagnolo, ai fini dell’esercizio della professione in Italia. Decorso infruttuosamente il termine di conclusione del procedimento, la stessa aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rammentato che l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, successore del soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ha quindi ribadito che, per ritenere integrato l’obbligo di provvedere, è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine, senza che sia necessario che l’Amministrazione abbia adottato alcun atto.
Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano sussistenti: la domanda era stata presentata in data 28 ottobre 2025 e l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento. Il Tribunale ha evidenziato la violazione del termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990 e del termine speciale previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per provvedere. A questo termine va aggiunto quello di trenta giorni di cui al comma 2 per l’accertamento della completezza della documentazione, sicché il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
Accertata la scadenza del termine senza che fosse intervenuto il provvedimento finale, il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di provvedere espressamente entro giorni 120 dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella figura del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega e termine di giorni 90 dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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