Convenzioni urbanistiche e clausola di rimborso delle indennità espropriative (Cons. Stato n. 10408 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della convenzione urbanistica che pone a carico dei privati consorziati il pagamento delle indennità relative ai terreni da espropriare si interpreta secondo il criterio letterale di cui all’art. 1362 cod. civ., applicabile agli accordi ex art. 11 legge n. 241/1990, e in coerenza con il principio del pareggio economico. Quest’ultimo, espresso dall’art. 35, comma 12, legge n. 865/1971, ha natura imperativa e opera come meccanismo di eterointegrazione del contratto ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., imponendo la piena copertura dei costi di acquisizione sostenuti dal Comune. Il rimborso delle maggiori somme riconosciute in sede giurisdizionale ai proprietari espropriati è pertanto dovuto dai privati beneficiari dell’iniziativa, non essendo imputabile all’ente il disequilibrio derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sull’indennità provvisoria. Non ricorrono i presupposti dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, poiché l’esito del giudizio di opposizione alla stima costituisce evento prevedibile.
Il Fatto
Il Comune appellante aveva approvato un piano esecutivo di un comparto edificatorio, con destinazione della metà della cubatura all’edilizia residenziale pubblica. I privati consorziati, con la convenzione del 1999, si erano impegnati, all’art. 9, a pagare le indennità relative ai terreni da espropriare di proprietà dei soggetti non aderenti al consorzio, proporzionalmente alla superficie originariamente posseduta.
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sull’indennità provvisoria, il giudice civile aveva rideterminato in misura sensibilmente maggiore le indennità. Il Comune, riconosciuti i debiti fuori bilancio, ha chiesto il recupero delle somme ai consorziati tramite ingiunzione di pagamento emessa dalla società concessionaria della riscossione. Il TAR Puglia ha accolto il ricorso del privato; il Comune ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il precedente Cons. Stato n. 5/2023: le clausole convenzionali che incidono sul regolamento di interessi espressivo dell’interesse pubblico restano nell’alveo della giurisdizione amministrativa esclusiva, non vertendosi in mere questioni patrimoniali a valle dell’accordo.
Nel merito, i giudici interpretano l’art. 9 della convenzione: il suo tenore letterale non lascia dubbi sull’allocazione degli oneri espropriativi, posti a carico dei privati. L’interpretazione è confermata dal criterio della comune intenzione (art. 1362 cod. civ.), perché l’indennità era qualificata come provvisoria e l’espropriazione era stata realizzata nell’interesse dei privati.
La Corte valorizza il pareggio economico. Richiamando Cons. Stato n. 2221/2023 e n. 1501/2020, afferma che l’art. 35, comma 12, legge n. 865/1971 impone l’esatta corrispondenza fra costi sopportati e corrispettivi dovuti, con eterointegrazione della convenzione. Non è configurabile alcuna nullità per indeterminatezza dell’oggetto, perché l’oggetto è determinabile e la locuzione “pagamento dell’indennità” comprende anche quella definitiva.
Esclusa l’eccessiva onerosità sopravvenuta, la Sezione esamina i motivi riproposti in primo grado. Ritiene ammissibile la ingiunzione, sussistendo i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito; infondata l’eccezione di prescrizione, decorrendo il termine dalla definitività delle statuizioni sull’indennità; non liberatoria l’adesione all’accollo, in assenza di volontà espressa, con obbligazione sussidiaria assistita dal beneficium ordinis.
Accoglie invece le censure sul riparto proporzionale delle somme, sul mancato scomputo dei pagamenti già eseguiti e sul calcolo degli interessi, inapplicabile l’art. 1, comma 165, legge n. 296/2006. In riforma della sentenza, il ricorso è accolto nei limiti indicati, con ricalcolo delle somme dovute e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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