Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sui consorzi soppressi (TAR Calabria n. 1136 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo costituisce titolo per l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., anche quando la pretesa abbia natura creditoria e l’amministrazione non si sia costituita. La soppressione del consorzio di bonifica e la sua messa in liquidazione non elidono l’obbligo di adempimento: il commissario liquidatore subentra nei rapporti e l’inerzia dell’ente integra il presupposto per la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche in relazione alle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, in aggiunta agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 127/2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari – Sezione Lavoro, con cui il consorzio di bonifica intimato era stato condannato al pagamento di una somma complessiva di € 57.088,18, oltre rivalutazione e interessi, e delle spese del procedimento monitorio.
Il decreto, non opposto, era divenuto esecutivo ed era stato notificato nel novembre 2023. Il creditore ha quindi adito il TAR per ottenere l’ordine di pagamento, la rivalutazione, gli interessi e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità dell’azione alla luce della soppressione del consorzio di bonifica disposta dall’art. 36 l.r. n. 39 del 10 agosto 2023. Con l’ordinanza collegiale n. 630 del 3 aprile 2025 aveva rilevato che la condizione sospensiva si era inverata con l’approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria, avvenuta il 31 dicembre 2023, e che il termine di dodici mesi per la liquidazione, prorogabile, non era ancora decorso. Ha quindi disposto la notifica al commissario liquidatore, che è stata eseguita con successo.
Nel merito, il Tribunale ha ribadito che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su decisione passata in giudicato e che non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.
Quanto agli accessori, la domanda di rivalutazione è stata accolta perché espressamente prevista dal titolo. Sugli interessi, poiché nulla prevede il titolo, il Collegio ha riconosciuto quelli corrispettivi al saggio legale ex art. 1282 cod. civ., con decorrenza dalla pubblicazione del decreto, richiamando Cass. civ. Sez. I n. 3944 del 1999 e Cass. civ. Sez. I n. 11786 del 1990.
Il Tribunale ha poi riconosciuto l’ammissibilità della condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella del comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015. La penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.
Il dispositivo ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notifica, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, e ha condannato il consorzio alle spese di giudizio liquidate in € 2.800,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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