Revocazione per errore di fatto e preclusioni: il deducibile coperto dal giudicato (Cons. Stato n. 10418 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto non può veicolare censure che la parte avrebbe potuto proporre nei gradi di merito e che, per la loro natura, attengono a questioni controverse già decise. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè anche i fatti e le questioni che costituiscono precedente logico necessario della pronuncia. Le preclusioni degli art. 40, comma 1, lettere c) e d), c.p.a. e dell’art. 104 c.p.a. impongono al ricorrente di dedurre in primo grado e riproporre in appello tutte le censure sostenibili, senza riservarne di nuove alla fase rescindente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto la sanatoria di lavori eseguiti senza permesso di costruire su un immobile di sua proprietà dopo il sisma del 2009. Il Comune dell’Aquila aveva respinto l’istanza con un provvedimento plurimotivato, fondato su eccesso di altezza e di superficie utile, carenza documentale, assenza di autorizzazione paesaggistica e mancato versamento di sanzione e oneri.

Il TAR Abruzzo aveva respinto l’impugnativa; il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8950 del 2023, aveva confermato il diniego con diversa motivazione, escludendo il cambio di destinazione di zona e riconoscendo il vincolo paesaggistico legato al fiume Vera. Contro tale pronuncia il ricorrente ha proposto revocazione, deducendo due errori di fatto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamentava che la sentenza avesse ignorato il mutamento di destinazione d’uso da residenziale a ricettivo, derivante dalla concessione edilizia del 2000. Il Collegio lo ha ritenuto infondato: la decisione impugnata rappresenta espressamente il cambio di destinazione d’uso e si limita a escludere che esso abbia comportato un mutamento della destinazione di zona, con conseguente applicabilità dei parametri della “zona di completamento delle frazioni”.

Non vi è dunque alcun errore di fatto, ma una pronuncia che, muovendo da una corretta rappresentazione dei fatti, risolve una questione in diritto controversa tra le parti. Il rilievo è decisivo: il vizio revocatorio presuppone un travisamento del dato materiale, non una diversa lettura delle conseguenze giuridiche.

Il secondo motivo contestava la sussistenza del vincolo paesaggistico, sostenendo che l’immobile si trova a oltre un chilometro dal fiume Vera. La Corte ha opposto l’orientamento secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 8482 del 2019: sono coperte anche le questioni non dedotte specificamente che costituiscono precedente logico ed essenziale della pronuncia.

Gli art. 40, comma 1, lettere c) e d), c.p.a. e l’art. 104 c.p.a. sanciscono preclusioni processuali: la parte deve articolare i motivi in primo grado e riproporli in appello, potendo introdurre motivi aggiunti solo in presenza di nuovi documenti. Nella specie il ricorrente aveva sempre contestato la natura del corso d’acqua, mai la distanza dell’edificio, e la censura non può essere introdotta in revocazione.

Il Collegio ha quindi concluso per l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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