Subappalto qualificante necessario: la percentuale dichiarata nel DGUE si riferisce all’importo contrattuale complessivo (TAR Sardegna n. 768 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, la dichiarazione resa dal concorrente nel DGUE di voler affidare in subappalto una quota percentuale dell’importo contrattuale complessivo, anziché del singolo importo delle categorie scorporabili per le quali non possiede la qualificazione, non determina l’inammissibilità dell’offerta quando la domanda di partecipazione abbia già manifestato la volontà di ricorrere al subappalto qualificante per dette categorie. La lettura coordinata delle dichiarazioni rese in sede di gara consente di superare l’ambiguità formale, a condizione che la lex specialis non imponga, a pena di esclusione, l’indicazione di una percentuale specifica e che la quota subappaltata risulti comunque sufficiente a coprire integralmente l’importo delle lavorazioni per le quali la qualificazione è carente.
Il Fatto
Un’impresa classificatasi seconda in una procedura negoziata indetta dalla Città Metropolitana di Sassari per lavori su strade provinciali impugnava l’aggiudicazione disposta in favore dell’operatore economico primo classificato. La lettera d’invito richiedeva l’attestazione SOA per la categoria prevalente OG3 e la qualificazione per le categorie scorporabili OS10 e OS12A, prevedendo per queste ultime l’obbligo di subappalto al 100% in caso di difetto di qualificazione propria. La ricorrente deduceva che l’aggiudicataria, pur avendo dichiarato nell’istanza di partecipazione di ricorrere al subappalto qualificante per le categorie OS10 e OS12A, aveva indicato nel DGUE una quota di subappalto pari al 49% dell’importo contrattuale, anziché il 100% del valore delle singole categorie scorporabili. Secondo la ricorrente, tale discrasia avrebbe dovuto comportare l’esclusione, configurandosi un’insanabile integrazione postuma dell’offerta in violazione della par condicio competitorum e del principio di immodificabilità dell’offerta stessa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso, ritenendo le censure infondate alla luce dell’inequivoco tenore delle dichiarazioni rese dall’aggiudicataria. Il Collegio ha osservato che la percentuale del 49% indicata nel DGUE si riferisce espressamente all’importo contrattuale complessivo, non già al solo importo delle categorie scorporabili OS10 e OS12A. Tale interpretazione letterale, nel solco del principio in claris non fit interpretatio, non lascia margini per la diversa lettura proposta dalla ricorrente.
La motivazione valorizza la lettura coordinata delle due dichiarazioni rese dall’operatore economico: la domanda di partecipazione conteneva l’esplicita indicazione del ricorso al subappalto qualificante per le categorie OS10 e OS12A, mentre il DGUE quantificava la quota complessiva delle lavorazioni da subappaltare. La combinazione delle due dichiarazioni, ad avviso del Collegio, consente di cogliere agevolmente la volontà dell’impresa di avvalersi del subappalto per l’intera percentuale delle categorie scorporabili, tanto più che il valore di queste ultime non superava complessivamente il 7% dell’importo dell’appalto.
Il Tribunale ha quindi escluso la violazione degli artt. 101 e 119 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’allegato II.12, nonché del disciplinare di gara, rilevando che la dichiarazione resa nel DGUE risultava conforme alle prescrizioni della lex specialis e all’impegno sotteso di ricorrere al subappalto per il 100% delle lavorazioni afferenti alle categorie per le quali mancava la qualificazione. La sentenza è stata definita in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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