Finanziamento festival: la valutazione della Commissione è discrezionalità tecnica sindacabile solo per irragionevolezza (TAR Liguria n. 267/2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedimenti concorsuali per l’attribuzione di contributi pubblici, sia la valutazione delle domande, sia la determinazione dei criteri e dei punteggi di valutazione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Tali apprezzamenti sono sindacabili dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, solo laddove emergano i consueti vizi di irragionevolezza, illogicità o abnormità del giudizio. Non è invece consentito al giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello della Commissione esaminatrice.
Il Fatto
Un’associazione culturale partecipava all’avviso pubblico “Genova Città dei Festival”, indetto dal Comune di Genova per il sostegno a rassegne e festival per l’anno 2026, risultando esclusa dal finanziamento. La ricorrente impugnava gli atti del procedimento selettivo, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice, la determinazione dirigenziale di esclusione per esaurimento delle risorse, nonché gli atti generali di definizione dei criteri di valutazione. Nel ricorso, la società lamentava l’illegittimità della sua esclusione e chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dal requisito del fumus boni iuris.
In primo luogo, il Collegio ha osservato che l’eventuale accoglimento del primo motivo di ricorso non avrebbe comunque condotto la ricorrente a un posizionamento utile in graduatoria. Le restanti censure, invece, riguardavano la valutazione ricevuta dal progetto e la distribuzione dei punteggi tra i diversi criteri.
Sotto questo profilo, il TAR ha precisato che sia le valutazioni della Commissione, sia la definizione dei criteri di valutazione, costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. La giurisprudenza richiamata, tra cui T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. V, 8 aprile 2026, n. 973 e T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 ottobre 2021, n. 859, conferma che tale attività è sindacabile esclusivamente in presenza di vizi di irragionevolezza, illogicità e abnormità del giudizio, che nel caso di specie non emergevano da un sommario esame proprio della fase cautelare.
Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza di sospensione, compensando integralmente le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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