Il diniego di PUA regge sulla mancata cessione del 50% dell’area (TAR Puglia n. 1042 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto a una domanda di piano urbanistico attuativo è legittimo quando il progetto non contempla la cessione gratuita del 50% della superficie in favore dell’ente civico, imposta dallo strumento urbanistico vigente. La mancata previsione di tale cessione costituisce dato ostativo autonomamente idoneo a sostenere la legittimità del provvedimento negativo, anche a prescindere dalle ulteriori censure. Le pregresse cessioni di percentuali inferiori di area non superano il requisito, né la generica disponibilità a cedere ulteriori superfici integra una modifica progettuale idonea e funzionale. Il difetto di motivazione del diniego rispetto alle osservazioni procedimentali, pur configurabile, resta assorbito dalla fondatezza del motivo ostativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia la nota con cui il Comune di Ugento ha respinto la domanda di PUA presentata per la realizzazione di un impianto sportivo padel con servizi ricreativi su un terreno in agro comunale. Il diniego si fondava sull’assunto che l’area ricade in zona C6 del vigente PRG, soggetta a strumento esecutivo, con cessione gratuita al Comune pari al 50%, e che la zona non risultava lottizzata né convenzionata.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Comune si è costituito in giudizio. In sede cautelare è stata fissata l’udienza di merito; con successiva ordinanza sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, che ha depositato la relazione richiesta sullo stato di urbanizzazione della zona.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo del difetto di motivazione. Alle osservazioni articolate dal ricorrente, corredate di relazione tecnica sullo stato di urbanizzazione dell’area, non ha fatto seguito, dopo il preavviso di rigetto, una puntuale confutazione. Il rilievo è condiviso dal Tribunale, anche alla luce di quanto documentato in corso di causa in esito ai chiarimenti richiesti.

Il percorso argomentativo si concentra poi sul requisito della cessione gratuita del 50% della superficie in favore dell’ente civico. Il Tribunale rileva che l’istanza, la relazione tecnica e gli elaborati grafici allegati non contengono alcun riferimento a tale cessione, così come richiesta dallo strumento urbanistico comunale.

Non valgono a superare il dato ostativo le osservazioni trasmesse dopo il preavviso di diniego, con il richiamo a pregresse cessioni di aree pari al 27,54% e alla disponibilità a cedere ulteriori superfici. Le cessioni pregresse di percentuali ridotte non costituiscono elemento idoneo a soddisfare il requisito del 50%. La generica disponibilità a cedere “nel caso in cui Codesto Comune ritenga necessario” non trova riscontro, per quanto in atti, in modifiche progettuali idonee e funzionali.

Il motivo incentrato sulla mancata cessione del 50% dell’area è quindi ritenuto di per sé sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato. Il ricorso è respinto e, in considerazione della peculiarità della vicenda, le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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