Conversione permesso di soggiorno: il silenzio dell’Amministrazione sulle osservazioni determina il fumus (TAR Molise n. 18 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di un’istanza diretta alla conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, l’Amministrazione deve prendere in considerazione in modo specifico le osservazioni procedimentali presentate dall’interessato a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, dando conto nel corpo del provvedimento finale delle valutazioni compiute. Il parere reso da altro organo consultivo, quando successivo alle osservazioni e di contenuto generico e aspecifico, non può colmare il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di rigetto. La mancata considerazione di tali elementi integra il fumus boni iuris ai fini della concessione della misura cautelare, sussistendo il periculum in mora nella perdita di un titolo che rende legittima la presenza del richiedente sul territorio nazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava alla Prefettura di Isernia un’istanza per la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione comunicava il preavviso di rigetto e l’interessato, unitamente al proprio datore di lavoro, trasmetteva specifiche osservazioni procedimentali.
Il provvedimento finale di rigetto veniva tuttavia adottato e consegnato all’interessato, che impugnava l’atto dinanzi al TAR Molise chiedendone la sospensione cautelare.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato, in via preliminare, che dal provvedimento impugnato non risultavano prese in considerazione le specifiche osservazioni procedimentali sottoscritte dal ricorrente e dal suo datore di lavoro, elementi pur puntualmente trasmessi alla Prefettura dopo la comunicazione del preavviso di rigetto.
La difesa erariale aveva rappresentato che l’Amministrazione aveva trasmesso le osservazioni all’ITL, il quale aveva confermato il parere negativo iniziale con atto del 3.12.2025. Il Tribunale ha tuttavia rilevato che il parere successivo recava un contenuto del tutto generico e aspecifico rispetto alle osservazioni procedimentali e che di esso non vi era alcun cenno nel corpus del provvedimento impugnato.
La circostanza ha indotto il Collegio a ritenere l’evidente fumus boni iuris dell’istanza cautelare, atteso il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di rigetto. Quanto al periculum in mora, l’esecuzione del provvedimento avrebbe privato il ricorrente di un titolo in grado di rendere legittima la sua presenza sul territorio nazionale.
Il TAR ha pertanto disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza di conversione prendendo debitamente in esame le osservazioni procedimentali e la documentazione allegata.
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Nota della Redazione
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