Revoca AIA legittima per inottemperanza alle prescrizioni imposte con diffida (TAR Campania n. 1149 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di AIA, il sistema sanzionatorio delineato dall’art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 è informato al principio di gradualità e proporzionalità, ma non impone all’amministrazione di applicare in sequenza le misure, dalla meno alla più grave. I presupposti della revoca — mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o danno per l’ambiente — sono distinti, autonomi e alternativi. È pertanto legittima la revoca fondata sul solo accertato e persistente inadempimento delle prescrizioni contenute nella diffida, senza che occorra la previa sospensione dell’autorizzazione né la prova di un concreto pericolo ambientale.

Il Fatto

La ricorrente, società attiva nel settore conserviero, ha impugnato il decreto dirigenziale regionale con cui la Regione Campania ha revocato l’AIA in precedenza rilasciata e rinnovata, chiedendone l’annullamento previa sospensiva. Il provvedimento si fonda sulla reiterata violazione della prescrizione di svolgere l’attività produttiva esclusivamente nei locali muniti di legittimità urbanistica ed edilizia, già oggetto di due diffide, sulla mancata presentazione delle indagini preliminari e sulla collocazione del depuratore aziendale su area demaniale.

La società ha dedotto la violazione del principio di gradualità e proporzionalità, l’omesso passaggio dalla diffida alla sospensione prima della revoca, il difetto dei presupposti e l’illegittimità della motivazione “a sorpresa” sul funzionamento del depuratore. Si sono costituiti la Regione Campania e il Comune di Scafati, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. La domanda cautelare era stata accolta al solo fine di mantenere integra la res fino all’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato tardivo, perché depositato oltre il termine di quaranta giorni liberi ex art. 73 c.p.a., il deposito documentale regionale del 7 maggio 2026, di cui non si è tenuto conto. Ha poi ritenuto di poter prescindere dalle ulteriori eccezioni in rito, risultando il ricorso infondato nel merito.

Il Tribunale ha riconosciuto che il sistema dell’art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 è rigorosamente informato al principio di gradualità e proporzionalità: la scansione tra diffida, diffida con sospensione e revoca non è meramente formale, ma declinazione sostanziale del principio di proporzionalità, sicché l’amministrazione non dispone di una scelta indifferenziata tra le misure.

Tale progressione, tuttavia, non va intesa come applicazione necessariamente sequenziale delle sanzioni. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha chiarito che la norma non impone di partire dalle misure meno gravi, potendo l’amministrazione adottare quella più afflittiva anche senza previa diffida, purché ne ricorrano i presupposti tassativi. I presupposti della revoca — mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida e reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o danno per l’ambiente — devono interpretarsi come distinti, autonomi e alternativi, secondo la lettura già offerta dalla Corte costituzionale n. 85 del 2013.

Nel caso concreto il Tribunale ha riscontrato il presupposto dell’inadempimento delle prescrizioni imposte con diffida. Le due diffide regionali avevano imposto lo svolgimento dell’attività nei soli locali legittimi; i sopralluoghi congiunti avevano invece accertato la persistenza del ciclo produttivo anche in aree non assentite e su suolo demaniale, con materiali e impianti funzionali ivi allocati. La dislocazione parziale del depuratore non ha escluso il permanere della vasca di flottazione nell’area interessata. Il decreto di sequestro preventivo ha confermato le reiterate violazioni e le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Quanto alla dedotta motivazione “a sorpresa”, il Collegio ha osservato che il provvedimento è plurimotivato: la revoca è sostenuta anche dalla sola reiterata violazione delle prescrizioni imposte con le diffide, con la conseguenza che l’eventuale illegittimità del motivo aggiuntivo non sarebbe sufficiente a determinarne la rimozione. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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