Carta docente docenti precari: ottemperanza accolta e nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2468 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente precario alla Carta elettronica per la formazione è ammissibile dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione è condannata a dare esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni, con nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. È legittimo il rigetto della domanda di penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta e la sua natura di incentivo non satisfattivo di bisogni primari.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Busto Arsizio una sentenza di accoglimento che dichiarava il suo diritto alla Carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero ad accreditare la somma complessiva di 2.500 euro. La sentenza, notificata alla sede dell’Amministrazione, era passata in giudicato. Tuttavia, nessun adempimento era seguito alla notifica e, decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Ha accertato la rituale notifica della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato. Ha quindi disposto la condanna del Ministero a completare l’adempimento entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, d’ufficio nominando sin da ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il commissario, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, è stato autorizzato ad operare anche mediante il pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, senza diritto ad alcun compenso.
La domanda di astreinte è stata invece respinta. Il Tribunale ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce un limite autonomo alla condanna, configurabile ogni qualvolta sussistano “altre ragioni ostative”. Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e nella natura del beneficio, qualificato come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Infine, le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in misura ridotta, tenuto conto della serialità delle questioni trattate, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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