Variante urbanistica e VAS interna: discrezionalità del piano e sindacato limitato (TAR Lombardia n. 1042 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante, costituisce estrinsecazione di un potere connotato da ampia discrezionalità, che investe non solo l’organizzazione edilizia del territorio ma anche le opzioni di sviluppo socio-economico. Tali scelte non sono condizionate dalla pregressa destinazione edificatoria impressa dal piano precedente e, in sede di formazione dello strumento generale, non richiedono apposita motivazione ulteriore rispetto ai criteri tecnico-discrezionali seguiti. Esse sono sottratte al sindacato di legittimità salvo che siano inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità o travisamento dei fatti, potendosi derogare alla regola solo in presenza di un affidamento qualificato del privato su una specifica destinazione del suolo. Nella valutazione ambientale strategica è legittimo individuare l’autorità competente in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente, non configurandosi la VAS come procedimento autonomo rispetto alla pianificazione. Le censure sul procedimento di VAS sono ammissibili nei limiti in cui la parte specifichi la concreta lesione derivata dall’inosservanza delle norme procedurali.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di aree site nel territorio di un Comune lombardo per una superficie complessiva di oltre ottomila metri quadri, impugnavano la variante generale al piano di governo del territorio, unitamente agli atti presupposti, tra cui le deliberazioni di avvio del procedimento e di individuazione delle autorità preposte alla VAS.

Il piano previgente collocava una porzione del loro terreno in un ambito di trasformazione destinato allo sviluppo urbanistico della frazione. Con la variante, l’Amministrazione annullava i tre ambiti di trasformazione interessati, anche in ragione degli elevati costi connessi alla previsione di una tangenziale, poi abbandonata, e assegnava alle aree una destinazione agricola, rigettando le osservazioni presentate. I proprietari deducevano eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti, contestando in particolare l’assenza di viabilità di accesso e la scelta di individuare l’autorità competente alla VAS in un ufficio interno all’ente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso. Sul primo e sul secondo motivo, concernenti la motivazione della variante e la pretesa carenza di accesso viario, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le scelte di pianificazione sono espressione di ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità (richiamata T.A.R. Trieste, sez. I, n. 247 del 2021).

La scelta di riclassificare l’area da ambito di trasformazione a zona agricola non appare né illogica né irrazionale. Essa poggia su valutazioni discrezionali, relative ai costi non sostenibili della tangenziale e alla carenza di standard di viabilità pubblica, che restano sottratte al sindacato. La posizione dei privati è recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di un affidamento qualificato, nella specie insussistente (richiamati Cons. Stato, sez. IV, n. 1907 del 2016 e plurimi precedenti del TAR Lombardia).

Quanto al terzo motivo, il Collegio respinge la censura sull’individuazione dell’autorità competente alla VAS in un organo interno all’autorità procedente. La valutazione ambientale strategica non si configura come procedimento autonomo o sub-procedimento rispetto alla pianificazione, sicché tale scelta organizzativa è legittima (richiamata T.A.R. Milano, sez. II, n. 20 del 2021).

Il Tribunale aggiunge che le doglianze sul procedimento di VAS sono ammissibili solo se la parte specifichi la concreta lesione derivata dall’inosservanza delle norme procedurali. Il generico interesse a un nuovo esercizio del potere pianificatorio non distingue la posizione del ricorrente da quella del quisque de populo, rendendo la censura strumentale e inammissibile (richiamati precedenti del TAR Lombardia).

Il ricorso è dunque respinto siccome destituito di fondamento. Le spese sono compensate per assenza di memorie difensive dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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