Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e astreinte (TAR Veneto n. 600 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, accertato dal giudice ordinario con sentenza passata in giudicato, è attuato mediante il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, attivando la Carta e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio, senza che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa integrino legittima causa di impedimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è subordinata, oltre che alla manifesta iniquità, alla sussistenza di altre ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale.
Il Fatto
La ricorrente, docente che aveva prestato servizio a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00 per ogni anno scolastico di servizio, con condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 1.000,00. Notificata la sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, la pronuncia è passata in giudicato.
Poiché il Ministero non ha spontaneamente eseguito il capo condannatorio relativo al rilascio della Carta, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’attivazione del dispositivo con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva; è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate contro le Pubbliche Amministrazioni; la sentenza è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendosi equiparare tale importo a voci retributive.
Il Collegio ha quindi nominato commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale competente, con facoltà di delega e con l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, ed espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando esclusa ogni legittima causa di impedimento derivante dall’esaurimento dei fondi o dalla mancanza di cassa. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.
È stata invece respinta la domanda di astreinte. Richiamando il principio espresso da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, il Tribunale ha ricordato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”, derogatorio rispetto al codice di rito civile. Su questa base il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna, tenuto conto altresì della complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e della mole eccezionale del contenzioso seriale.
Le spese di lite sono state liquidate secondo i valori tabellari del d.m. n. 147/2022, ridotti della metà per il carattere seriale e la non elevata complessità della causa, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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