Sospensione PAUR non sine die né a carico del proprietario incolpevole (TAR Puglia n. 1042 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) disposta dall’amministrazione per approfondire una potenziale contaminazione è legittima solo se contenuta nei limiti tipici e temporalmente definiti degli artt. 2, comma 7, e 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Le cause di sospensione del termine per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione e non consentono arresti sine die motivati da esigenze estranee al paradigma normativo. Il principio di precauzione giustifica indagini anticipate, ma le verifiche devono rispettare i criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità e non possono trasferire sul proprietario non responsabile la durata indeterminata di accertamenti diretti a individuare il responsabile dell’inquinamento. L’art. 242-ter del d.lgs. n. 152/2006 impone di valutare le interferenze del progetto con il sito da bonificare nell’ambito del procedimento autorizzatorio, senza richiedere la preventiva conclusione di un’autonoma caratterizzazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato nel 2022 alla Provincia di Foggia l’istanza di VIA-PAUR, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, unitamente all’istanza di AIA, per realizzare in area PIP un impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti organici con produzione di biometano e linea di recupero di correttivi da fanghi. Nel corso dell’istruttoria è stato richiesto uno studio delle matrici ambientali in ragione della pregressa attività industriale del sito.
ARPA Puglia ha segnalato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro fluoruri nelle acque sotterranee di due piezometri. La Provincia ha quindi sospeso il PAUR con determinazione n. 1299 del 23 luglio 2025, per dodici mesi prorogabili e fino alla definizione delle procedure di bonifica. La Regione Puglia ha poi dichiarato improcedibile l’istanza della società ai sensi degli artt. 242-bis e 242-ter. La ricorrente ha impugnato entrambi gli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue la legittimità delle indagini ambientali dalla legittimità della sospensione del PAUR. Il dato analitico comunicato da ARPA costituisce elemento oggettivo sufficiente ad attivare i poteri dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006. Non è pertanto censurabile la decisione di approfondire origine ed estensione della presenza di fluoruri, in relazione a un rischio verosimile sorretto da dati scientifici, restando rimessa all’autorità la valutazione dei valori di fondo ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera b).
Il principio di precauzione, tuttavia, non legittima la misura adottata. L’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 fissa la regola della tipicità e della delimitazione temporale delle cause di sospensione, consentendola una sola volta e per non più di trenta giorni. La complessità del procedimento non autorizza l’amministrazione ad ampliare in via interpretativa il limite legislativo. L’art. 27-bis disciplina termini e modalità della conferenza di servizi e attribuisce al proponente, non all’autorità, l’iniziativa della sospensione.
La misura difetta poi di proporzionalità. L’ente ha subordinato la ripresa del PAUR all’esclusione della contaminazione senza individuare le attività indispensabili, i soggetti tenuti e i termini intermedi verificabili. Ha così trasferito sul proponente, qualificato come proprietario non responsabile, la durata indeterminata di accertamenti diretti anche a individuare il responsabile dell’inquinamento. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Ad. plen., n. 21 del 2013; Corte di giustizia UE, causa C-534/13) conferma che gli obblighi di bonifica gravano sul responsabile.
Il PAUR e il procedimento ex art. 244 tutelano interessi connessi ma distinti: il primo valuta la compatibilità del progetto, il secondo accerta la contaminazione e il responsabile. L’avvio del secondo non determina l’automatica sospensione del primo, ma i due vanno coordinati attraverso integrazioni, prescrizioni o conclusione motivata. La Corte costituzionale (sentenze n. 198 del 2018 e n. 93 del 2019) conferma che il PAUR coordina i titoli in un modulo unitario.
Quanto ai motivi aggiunti, la nota regionale ha natura dispositiva ed è lesiva. Nel merito, la censura di incompetenza è infondata: l’art. 242-ter, comma 2, attribuisce la valutazione all’autorità competente in materia di bonifiche, il cui contributo va acquisito nella conferenza. Il Collegio precisa, ai fini conformativi, che la ripresa del PAUR dovrà coordinarsi con le valutazioni regionali e che le indagini già svolte sono utilizzabili, senza imporre la preventiva conclusione di un’autonoma caratterizzazione.
Nota della Redazione
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