Permesso di soggiorno subordinato al visto d’ingresso e irrilevanza dell’integrazione sociale (TAR Toscana n. 157 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di soggiorno, il rilascio è subordinato al previo ottenimento del visto d’ingresso e al regolare ingresso nel territorio nazionale, secondo il disposto degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 394/1999. La mancanza del visto rende irricevibile l’istanza proposta e legittima il provvedimento di rifiuto, senza che rilevino i requisiti sopravvenuti. La valutazione dell’integrazione sociale dello straniero, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998, attiene alla validità del decreto di espulsione e all’allontanamento volontario, materie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato in Italia il 15.06.2023 privo di visto d’ingresso. In data 31.01.2024 gli è stato notificato il diniego della richiesta di ricongiungimento familiare. Il 06.02.2024 ha presentato una nuova istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con dichiarazione di disponibilità all’assunzione.
L’08.08.2024 la Questura competente ha adottato il decreto di irricevibilità della richiesta, rilevando la scadenza dei termini di permanenza. Nella stessa data il Prefetto ha emesso il decreto di espulsione e il Questore ha notificato l’ordine di allontanamento. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile con ricorso notificato il 7.10.2024. L’istanza cautelare è stata rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso, ritenendolo infondato. Con l’unico motivo si lamenta la violazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998, per omessa valutazione dell’integrazione sociale del ricorrente e del rilievo della pregressa richiesta di ricongiungimento familiare.
Il Collegio richiama la legge n. 68/2007 e gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/1998. L’ingresso e il rilascio del permesso presuppongono il previo ottenimento del visto d’ingresso; il relativo difetto impedisce l’accoglimento dell’istanza. Il ricorrente, entrato per turismo, ha superato i novanta giorni di soggiorno consentiti, risultando irregolare al momento della domanda.
La Corte richiama il proprio precedente TAR Toscana, Sez. II, n. 327 del 2024, secondo cui la norma fa salvo l’obbligo di valutare nuovi elementi sopravvenuti, circostanza che non ricorre nel caso di specie. È citata altresì Cass. civ., Sez. I, n. 7612 del 2011, sul regime dei soggiorni di breve durata e sulla sanzione dell’espulsione per l’inosservanza degli adempimenti.
Il Collegio osserva che la mancanza del visto di ingresso, presupposto essenziale per l’ammissibilità dell’istanza, rende ininfluenti le circostanze addotte nel ricorso. La valutazione dell’integrazione sociale è presa in considerazione dall’ordinamento solo ai fini della validità del decreto di espulsione, nei casi di ricongiungimento familiare non sussistente, e dell’allontanamento volontario, materie estranee alla giurisdizione amministrativa e devolute al giudice ordinario.
Il provvedimento impugnato risulta pertanto immune dalle censure. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in ragione della peculiarità dei fatti di causa.
Nota della Redazione
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