Accesso all’offerta tecnica oscurata quasi integralmente illegittimo (TAR Campania n. 8456 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’oscuramento quasi integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario non integra una valida limitazione del diritto di accesso ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. La sottrazione all’ostensione richiede una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, riferita a informazioni specificatamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico e capaci di garantire un vantaggio concorrenziale, con caratteri effettivi di segretezza oggettiva. In difetto di tali elementi riprendono vigore i principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa. La stazione appaltante che recepisca passivamente l’opposizione dell’aggiudicatario, senza un autonomo provvedimento di bilanciamento, non adempie all’onere motivazionale; e il secondo classificato ha diritto all’ostensione integrale, sussistendo la stretta indispensabilità ai fini della difesa in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente si è classificata seconda nella procedura aperta indetta per il servizio di pulizia presso un centro sportivo. Ricevuta la decisione di aggiudicazione, non trovando pubblicati gli atti di gara, ha proposto istanza di accesso il 31.10.2025 e, contestualmente, un ricorso al buio avverso l’aggiudicazione. Non avendo ottenuto riscontro, ha impugnato il diniego formatosi per silentium.
Dopo la notifica del ricorso, la stazione appaltante ha pubblicato i verbali, la busta economica e i giustificativi sulla congruità della manodopera, trasmettendo poi l’offerta tecnica in versione quasi integralmente oscurata: una sola pagina in chiaro su ventidue. Con motivi aggiunti la ricorrente ha censurato la parziale ostensione, chiedendo l’integrale pubblicazione della busta tecnica, del progetto di assorbimento e della documentazione amministrativa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale respinge l’eccezione di incompetenza territoriale. Il criterio degli effetti dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a. prevale su quello della sede e si applica anche agli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale. Il diniego di accesso produce effetti limitati al territorio di esecuzione del contratto. La clausola del disciplinare che indica il foro di Roma, inoltre, concerne le controversie derivanti dal contratto e non può derogare alla competenza territoriale inderogabile.
È respinta anche l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti quanto al difetto di motivazione. Il Tribunale rileva che nessun provvedimento ha formalmente determinato l’oscuramento: è stata resa disponibile un’offerta quasi integralmente coperta, perpetuando l’inerzia sull’istanza di accesso.
Nel merito, il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quanto ai documenti medio tempore ostesi, mentre è accolto per la restante parte. La norma di riferimento è l’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, che consente di escludere l’accesso solo per informazioni che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa: non basta addurre il proprio know-how, ma occorre un’informazione specifica, suscettibile di sfruttamento economico e dotata di segretezza oggettiva.
Nel caso concreto l’offerta trasmessa è quasi totalmente oscurata, così che ne è impossibile la comprensione. La nota dell’aggiudicatario è del tutto generica, e l’amministrazione aveva essa stessa riconosciuto l’originario oscuramento come non conforme ai limiti di legge. La motivazione per relationem è inammissibile. L’appalto è a elevata intensità di manodopera e tendenzialmente scevro da complessità tecnologica: la decisione di oscuramento avrebbe imposto un onere motivazionale specifico.
Il Tribunale riconosce, in ogni caso, la stretta indispensabilità ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023: il secondo classificato non può difendersi senza conoscere l’offerta tecnica e il progetto di assorbimento del personale. Ordina quindi l’ostensione integrale entro trenta giorni, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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