Ottemperanza al giudicato e obbligo di attivazione della Carta docente (TAR Veneto n. 312 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il Commissario ad acta porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario ha accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, con riferimento agli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento di un totale di € 1.000,00.
La parte ricorrente espone di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione soccombente e di avervi dato corso; la pronuncia è passata in giudicato. Lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e chiede l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, nonché la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. La fattispecie rientra dunque pienamente nel perimetro applicativo della norma.
La sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La pronuncia è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Essendo circostanza di fatto incontestata che l’amministrazione non abbia dato esecuzione, il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendosi equiparare tale importo a voci retributive.
In accoglimento della domanda, è nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega ad altro Dirigente, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, nonché le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo a compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari, ridotti della metà per il carattere seriale.
Nota della Redazione
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