Transito nei ruoli civili e giurisdizione dopo la firma del contratto (TAR Lombardia n. 1043 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La firma del contratto individuale di lavoro perfeziona in via definitiva il transito del dipendente non contrattualizzato nei ruoli civili dell’amministrazione e segna lo spartiacque tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto la sede di assegnazione del dipendente civile appartiene al giudice del lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. È irrilevante che l’atto di inquadramento nel profilo professionale rechi data anteriore alla stipula, poiché la questione postula comunque l’avvenuto transito nei ruoli civili. Il ricorso proposto dopo la sottoscrizione del contratto è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, già inquadrato nei ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria e in servizio con il grado di assistente capo, veniva dichiarato dalla competente commissione medica non idoneo al servizio d’istituto in modo permanente e assoluto. Collocato in aspettativa speciale, chiedeva di transitare nei ruoli civili dell’amministrazione penitenziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.lgs. n. 443 del 1992.

Avviata l’istruttoria, l’amministrazione invitava l’interessato a indicare una sede gradita e, in seguito, respingeva la richiesta di assegnazione alla sede più vicina al luogo di residenza e alla famiglia, segnalando la disponibilità di un posto in altra Casa circondariale. Con nota del 6 aprile 2019 veniva comunicato l’inquadramento nel profilo professionale di assistente amministrativo e l’assegnazione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale. Il ricorrente impugnava tale assegnazione deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore manifesto e violazione dell’art. 78 del d.lgs. n. 443 del 1992. La domanda cautelare era respinta, con rilievo di un possibile difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la questione di giurisdizione, già prospettata in sede cautelare, è assorbente e preclude l’esame del merito. Il rapporto di lavoro del ricorrente è ormai attratto alla giurisdizione del giudice ordinario del lavoro, avendo egli sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito del transito nei ruoli civili del Ministero della Giustizia.

Il Tribunale esamina espressamente l’obiezione cronologica: l’atto di inquadramento nel profilo professionale di assistente amministrativo reca data anteriore alla stipula del contratto. Tale circostanza non sposta il riparto. La controversia concerne infatti la sede di assegnazione quale dipendente civile dell’amministrazione penitenziaria e postula comunque l’avvenuto transito nei ruoli civili.

Il ricorso risulta proposto in data successiva alla sottoscrizione del contratto e dunque, secondo il combinato disposto degli artt. 3 e 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., la giurisdizione amministrativa non è più sussistente.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, dopo la firma del contratto individuale, il transito del dipendente non contrattualizzato si considera perfezionato in via definitiva e l’interessato diviene a tutti gli effetti dipendente civile, segnalando come Consiglio di Stato n. 8136 del 2022 abbia confermato la giurisdizione amministrativa solo per fatti antecedenti alla stipula. Richiama altresì Cass. SS.UU. n. 20852 del 2022 e afferma che la data della firma del contratto rappresenta lo spartiacque tra le due giurisdizioni.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e con gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm. sull’eventuale riassunzione. Le spese sono compensate in ragione dell’arresto della controversia a una fase preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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