Il demanio idrico resta escluso dalle concessioni marittime (TAR Emilia-Romagna n. 3 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni di beni del demanio idrico non sono assimilabili alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali di cui all’art. 4 della legge n. 118/2022, il cui ambito oggettivo è limitato ai soli beni appartenenti al demanio marittimo ai sensi degli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav., per i quali è richiesto un collegamento, anche solo saltuario, con il mare. La normativa europea in tema di affidamento mediante gara, derivante dalla Direttiva Bolkestein e dai principi del Trattato, si applica esclusivamente alle concessioni di beni economicamente contendibili, che attribuiscono al concessionario un’occasione di guadagno nel libero mercato. Ne consegue che il diritto di insistenza previsto dall’art. 18 L.R. Emilia-Romagna n. 7/2004 in favore del concessionario uscente, condizionato dall’assenza di ostative ragioni di tutela idraulica o ambientale e dall’assenza di richieste concorrenti che soddisfino i criteri di priorità dell’art. 15, non è in contrasto con l’ordinamento europeo né con l’art. 117 Cost., trattandosi di un diritto di insistenza sui generis operante su beni non contendibili.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla concessione trentennale disposta nel 2003 dalla Regione Emilia-Romagna in favore del Comune di Rimini per l’occupazione di un’area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Marecchia, sulla quale insiste lo “Stadio del Baseball”. Nel 2010 il Comune aveva concesso all’associazione sportiva dilettantistica l’utilizzo dell’impianto sportivo, successivamente risolto per inadempimento con provvedimento divenuto definitivo. Alla scadenza della concessione demaniale, il Comune aveva chiesto all’Agenzia regionale subentrata alla Regione il rinnovo ai sensi dell’art. 18 L.R. n. 7/2004, mentre l’associazione sportiva aveva presentato una domanda concorrente invocando l’applicazione della procedura ad evidenza pubblica di cui alla legge n. 118/2022. L’Agenzia aveva rinnovato la concessione al Comune fino al 2043, ritenendo non idonea la proposta dell’associazione. Il Comune aveva quindi ordinato all’associazione il rilascio dell’impianto e revocato la SCIA commerciale del sub-conduttore dei locali adibiti a ristorazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso dell’associazione avverso l’ordine di rilascio per difetto di legittimazione attiva, essendo stata la stessa legittimamente espulsa dalla concessione in forza di un titolo divenuto inoppugnabile e trovandosi in posizione di mera detenzione sine titulo del bene demaniale. Inammissibile è stato altresì dichiarato l’atto di motivi aggiunti proposto dalla stessa associazione avverso il rinnovo della concessione, per litispendenza con il ricorso autonomo, nonché il gravame del sub-conduttore per difetto di un interesse qualificato al rapporto concessorio.
Nel merito, il Collegio ha chiarito che l’art. 4 della legge n. 118/2022 richiama espressamente le concessioni per le attività turistico-ricreative e sportive di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 400/1993, disposizione collegata all’art. 28 cod. nav., che qualifica come demanio marittimo solo i beni che presentano un collegamento, anche saltuario, con il mare. L’area in questione, situata sulla sponda del fiume Marecchia a vari chilometri dal litorale, appartiene invece al demanio idrico ai sensi dell’art. 144 d.lgs. n. 152/2006, radicalmente diverso da quello marittimo quanto a disciplina.
La Corte ha quindi escluso l’applicabilità della normativa europea e nazionale in materia di gare, rilevando che la concessione in favore del Comune non è economicamente contendibile ma è funzionalmente preordinata alla tutela del demanio idrico, finalità rispetto alla quale l’associazione sportiva è sempre rimasta estranea. Ha precisato che il diritto di insistenza di cui all’art. 18 L.R. n. 7/2004 non opera automaticamente, essendo condizionato dall’insussistenza di ragioni ostative e dalla mancanza di richieste concorrenti che soddisfino i criteri di priorità ambientale, ed è previsto a favore del concessionario pubblico per la gestione di un bene non contendibile.
Ha infine dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa regionale, attesa la radicale differenza tra demanio idrico e marittimo, con conseguente reiezione del ricorso principale in parte per intervenuta irricevibilità per tardività e in parte per infondatezza.
Nota della Redazione
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