Palancolato su demanio marittimo: titolo scaduto e ordine di rimozione legittimo (TAR Toscana n. 1043 del 25.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rappresentazione grafica di un’opera nelle planimetrie allegate a una concessione demaniale avente altro oggetto non è idonea a estendere l’ambito del bene concesso e a ricomprendervi l’opera stessa, specie se questa era stata oggetto di specifici titoli demaniali poi scaduti e non rinnovati. Scaduto il titolo specifico, la presenza dell’opera sull’arenile è ab initio priva di copertura concessoria e l’ordine di rimozione costituisce atto dovuto, non essendo configurabile alcun esito diverso del procedimento. Il difetto di contraddittorio procedimentale non determina l’annullamento dell’atto quando il provvedimento conclusivo sarebbe comunque vincolato nel contenuto. Il Comune non può utilizzare gli strumenti repressivi dell’abuso edilizio per sanzionare la mancanza del titolo demaniale; tuttavia, accertata la legittimità dell’ordinanza demaniale, la successiva ordinanza edilizia relativa agli stessi beni resta assorbita nel rigetto del ricorso principale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare sul litorale del Comune di Follonica ed è titolare di tre concessioni demaniali marittime risalenti al 2009, poi modificate nel 2013. Sulla porzione di arenile in concessione, in corrispondenza della foce di un modesto corso d’acqua, era stato installato un palancolato in acciaio, poi coperto da un assito ligneo, per contenere i fenomeni erosivi della spiaggia e regimare il deflusso delle acque.
Dopo una segnalazione della polizia forestale e un riscontro del Genio civile regionale, il Comune ha adottato l’ordinanza n. 659/2023, con cui ha ingiunto la rimozione di ogni opera presente sull’arenile non autorizzata dalla concessione n. 42/2009, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria. Con successiva ordinanza n. 10/2024 ha disposto la demolizione e il ripristino anche per profili edilizi. La società ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo l’esistenza del titolo concessorio, il difetto di contraddittorio, l’incompetenza del Comune per essere l’area riconducibile al demanio idrico e l’illegittimità del calcolo della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cronologia dei titoli. La struttura era stata installata in forza di uno specifico titolo demaniale, con scadenza fissata prima al 30 aprile 2007 e poi, con rinnovo, al 31 dicembre 2008, senza ulteriori proroghe. Un titolo demaniale esplicito per l’opera è quindi assente. Il TAR ritiene che la rappresentazione grafica del palancolato nelle planimetrie allegate a concessioni aventi altro oggetto non valga a estendere l’ambito del bene concesso.
Quanto alla stagionalità, i giudici osservano che la concessione impone al concessionario di garantire il libero accesso al mare in ogni stagione mediante idonei corridoi. L’opera in questione non è però qualificabile come corridoio di accesso: se fosse stata compresa nel titolo, vi sarebbe stato un riferimento esplicito alla sua permanenza oltre la stagione. La censura sulla pretesa contraddizione tra parte motiva e dispositivo dell’ordinanza è respinta come connotata da eccessivo formalismo, dovendosi il richiamo alla concessione intendere riferito al titolo come modificato nel tempo.
Il difetto di contraddittorio non è dirimente: l’atto che dispone la rimozione di opere demaniali non coperte da titolo è atto dovuto e il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso, cosicché l’annullamento avrebbe valenza meramente formale. Sull’incompetenza, il TAR rileva che la questione della natura idrica dell’area è incerta; in ogni caso i titoli furono rilasciati dal Comune come marittimi e, se la competenza fosse transitata alla Regione, non si potrebbe invocare una lettura estensiva dei titoli per legittimare l’opera.
La sanzione è confermata: si è in presenza di occupazione in assenza di titolo, non di occupazione difforme, con coefficiente del 200%; il calcolo muove dal canone minimo fissato dal decreto ministeriale richiamato. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR riconosce che il Comune non può usare gli strumenti dell’abuso edilizio per sanzionare il difetto di titolo demaniale, ma poiché l’ordinanza demaniale è legittima, l’ordinanza edilizia sugli stessi beni resta assorbita. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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