Termine perentorio di 540 giorni per l’approvazione del PRG e ammissibilità delle (C.G.A.R.S. n. 1043 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La censura che contesti la tardività dell’approvazione regionale dello strumento urbanistico rispetto al termine decadenziale, sollevata per la prima volta con memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a., costituisce emendatio libelli e non mutatio libelli, restando immutati petitum e causa petendi, con la conseguenza che la sua declaratoria di inammissibilità è errata. Il termine complessivo di 540 giorni per l’approvazione definitiva del P.R.G. comunale, risultante dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, l.r. n. 71/1978 e 6, comma 1, l.r. n. 9/1993, ha carattere perentorio: il suo superamento determina l’illegittimità del provvedimento assessoriale di approvazione con modifiche. Il silenzio-assenso maturato allo spirare dei primi 270 giorni conferisce efficacia al piano, ma non la sua immodificabilità, potendo ancora intervenire la determinazione assessoriale entro il termine prorogato.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Sicilia il decreto assessoriale con cui la Regione ha approvato la revisione del P.R.G. del Comune di Favara, adottata dal Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio comunale. Il provvedimento regionale aveva riclassificato talune aree, già destinate a zona C3, in zona V1, incidendo sulle aspettative edificatorie dei proprietari.
Il TAR, con sentenza n. 1686/2023, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il termine complessivo di approvazione pari a 540 giorni, ma inammissibili le censure sulla sua violazione introdotte con memoria ex art. 73 c.p.a., qualificandole come mutatio libelli. Ha inoltre escluso l’illegittimità delle modifiche d’ufficio e l’onere di motivazione rinforzata. Da qui l’appello, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. accoglie il primo motivo e assorbe gli altri. Il nucleo della decisione è di natura processuale. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la mutatio libelli ricorre quando si introduce una pretesa obiettivamente diversa, con petitum più ampio o causa petendi fondata su un fatto costitutivo radicalmente differente. Si ha invece emendatio quando muta solo l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo, oppure il petitum viene ampliato o limitato per renderlo più idoneo alla pretesa (richiamati Cons. Stato n. 8601 del 2025, Cons. Stato n. 9150 del 2024 e Cassazione).
Nel caso concreto, le censure introdotte con la memoria ex art. 73 c.p.a. non hanno introdotto un diverso thema decidendum. Sono rimasti immutati il petitum, consistente nell’annullamento del decreto assessoriale, e la causa petendi, cioè il rispetto o meno del termine di cui agli artt. 4, comma 1, l.r. n. 71/1978 e 6, comma 1, l.r. n. 9/1993. La sentenza appellata è quindi errata nella parte in cui ha dichiarato inammissibili quelle censure, pretendendo la notifica di motivi aggiunti.
Superato lo scoglio processuale, il Collegio esamina il merito della doglianza sulla tardività. Richiama la propria sentenza n. 685 del 2022, che ha qualificato il termine di 540 giorni come assolutamente perentorio, decorrente dalla presentazione del piano all’ARTA. Il silenzio-assenso dei primi 270 giorni produce l’efficacia del piano, ma non la sua immodificabilità.
Applicando tale regola, il termine risulta superato. Il Collegio, richiamando la pronuncia del 2022, considera il lasso tra trasmissione degli atti e approvazione parziale, escluso il periodo per le integrazioni. Le argomentazioni del primo giudice sul giudicato amministrativo e sull’asserito effetto erga omnes sono irrilevanti ai fini del decidere, perché quel precedente era invocato solo per dimostrare l’erroneità dell’interpretazione della censura.
Il provvedimento assessoriale viene pertanto annullato in parte qua. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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