Impianti TLC di privati non derogano al divieto di edificazione in area (Cons. Stato n. 10439 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’assimilazione delle infrastrutture private di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, stabilita dagli artt. 86 e 90 d.lgs. n. 259/2003, vale a sancire la generale compatibilità delle stesse con ogni destinazione urbanistica e a limitare il potere conformatico del Comune, ma non equivale a qualificarle come opere pubbliche non altrimenti localizzabili. Pertanto l’operatore privato non può invocare la deroga all’inedificabilità che le norme tecniche di attuazione del piano regolatore riservano a tali opere nelle aree ad alta pericolosità idrogeologica. Il giudizio di indispensabilità della localizzazione non si fonda sul mero peggioramento del segnale in altri siti, ma richiede la dimostrazione che, in assenza dell’installazione, il servizio non sia assicurato, previo accertamento che l’intervento non pregiudichi l’incolumità pubblica.
Il Fatto
La società di telefonia proponeva istanza per l’installazione di una stazione radio base nel territorio comunale, unitamente all’autorizzazione paesaggistica e all’avvio del procedimento unico al SUAP. Il Comune respingeva l’istanza con provvedimento del 21.01.2022, annullato dal TAR Piemonte n. 393/2022 per carenze motivazionali e istruttorie. Riattivato il procedimento, l’Amministrazione confermava il diniego con provvedimento del 17.08.2022, fondato sulla classificazione dell’area in classe IIIA del PRG — edificabilità nulla — e sui rischi idrogeologici rilevati dal consulente geologo.
Il TAR Piemonte, con sentenza n. 898/2023, rigettava il ricorso. La società proponeva appello, lamentando l’erronea esclusione dell’esenzione prevista dall’art. 24 delle N.T.A., la carenza istruttoria sul rischio idrogeologico e la mancata indicazione di localizzazioni alternative. La Sezione rigettava la domanda cautelare con ordinanza n. 1042/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la portata dell’art. 24 delle N.T.A.: la norma suddivide il territorio in classi geotecniche, vieta nelle aree di classe IIIA ogni alterazione dello stato dei luoghi a tutela della pubblica incolumità e ammette un’unica eccezione, costituita da determinate opere pubbliche non altrimenti localizzabili, tra cui gli impianti di telecomunicazione, purché sorrette da accertamenti geognostici e da accorgimenti che minimizzino il rischio.
La società sosteneva un’interpretazione estensiva dell’esenzione, argomentando che la disciplina di settore non distinguerebbe tra infrastrutture pubbliche e private. La tesi è respinta: l’assimilazione legislativa alle opere di urbanizzazione primaria opera sul piano della compatibilità urbanistica, non su quello della deroga al divieto. Il giudizio sulla indispensabilità dell’opera è rimesso all’Amministrazione e non può essere esercitato dall’operatore privato, ancorché erogante un servizio di interesse pubblico.
Quanto alla pretesa discriminazione rispetto agli impianti di proprietà pubblica, il Collegio rileva che la norma non distingue tra imprese, ma individua le categorie di opere che possono derogare al divieto. La disapplicazione è inoltre esclusa: l’art. 24 delle N.T.A. non è atto normativo e non è stato autonomamente impugnato, richiamando il Collegio Cons. Stato, Sez. V, n. 35 del 2003 e Cons. Stato, Sez. V, n. 367 del 2004.
Nel caso concreto manca il presupposto stesso della deroga: il segnale nel territorio comunale è già assicurato da altre stazioni collocate in zone diverse, e la società non ha dimostrato che il servizio sarebbe altrimenti impossibile. Il principio di precauzione non recede. Per l’infondatezza del primo motivo, il secondo — relativo al rischio idrogeologico — perde rilievo, così come l’istanza istruttoria di consulenza tecnica o verificazione, non accolta. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.