Certificati bianchi, legittimo il contributo tariffario che include gli scambi bilaterali (Cons. Stato n. 10441 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del full cost recovery, introdotto dall’art. 154 d.lgs. n. 152/2006 per il servizio idrico in attuazione della normativa comunitaria, non è esteso alle altre utility e non può essere invocato per sindacare il criterio di determinazione del contributo tariffario riconosciuto alle imprese distributrici di energia elettrica e gas. È pertanto legittimo il decreto ministeriale che include i prezzi degli scambi bilaterali nel computo del contributo, poiché la scelta risponde all’esigenza di rappresentare l’effettivo andamento di mercato dei Titoli di Efficienza Energetica e di contenere la crisi del relativo mercato. Non è irragionevole la fissazione della soglia del 30% dei certificati da detenere per accedere all’acquisto di titoli non derivanti da progetti, ove risulti che l’offerta di TEE da progetti sia sufficiente a soddisfare la domanda degli operatori. La guida operativa approvata dal Ministero non può imporre oneri ulteriori rispetto al decreto ministeriale che ne costituisce il fondamento.
Il Fatto
La società appellante, impresa di distribuzione di energia elettrica e gas, impugnava davanti al TAR Lazio il decreto ministeriale del 10 maggio 2018, che aveva modificato la disciplina degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni dal 2017 al 2020, il decreto direttoriale del 9 maggio 2019 e la guida operativa per l’emissione dei Certificati Bianchi. Secondo la ricorrente, l’inclusione dei prezzi degli scambi bilaterali nella formula di calcolo del contributo tariffario avrebbe determinato un surrettizio onere aggiunto, contrastante con il principio di corrispondenza tra costi riconosciuti in tariffa e costi efficienti.
Il TAR respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo razionale il meccanismo e non dimostrata l’incongruità dei criteri; dichiarava inoltre inammissibili per difetto di lesività le censure sulla soglia del 60% per l’acquisto dei titoli allo scoperto. La società proponeva appello con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo muovendo dal rilievo che il principio del full cost recovery opera nel solo servizio idrico e non è stato esteso alle altre utility, non risultando pronunce che ne abbiano fatto applicazione fuori di tale ambito. La determinazione del contributo tariffario deve però avvicinarsi al reale aggravio di costi imposto agli operatori dalla disciplina sull’efficienza energetica.
Su questo punto il Consiglio di Stato valorizza il dato storico rappresentato dall’amministrazione: nel 2017 il prezzo dei Certificati Bianchi sul mercato regolato era salito da un valore medio ponderato di 206,67 euro della sessione del 6 giugno 2017 a circa 480,00 euro nella seconda sessione di febbraio 2018. L’inclusione degli scambi bilaterali nel computo complessivo risponde dunque a una funzione di riequilibrio del mercato. Il Collegio richiama inoltre la deliberazione ARERA 270/2020, che ha ridisciplinato la materia per effetto dell’annullamento parziale della precedente disciplina disposto dal TAR Lombardia, e la sentenza del TAR Lombardia n. 2326/2024, che ha annullato la delibera quanto alla conferma del cap a 250 euro, respingendo però la censura sull’inserimento degli scambi bilaterali.
Quanto al secondo motivo, il Collegio condivide le conclusioni del primo giudice: in assenza della soglia minima contestata non vi sarebbe alcun incentivo a investire in progetti capaci di generare risparmi energetici né ad acquisire certificati provenienti da progetti effettivamente realizzati. I dati forniti dal GSE e dal GME dimostrano che i TEE derivanti da progetti disponibili alla scadenza dell’obbligo sono superiori a quelli necessari per rispettare la soglia, con la conseguenza che non esiste alcun mercato corto idoneo a rendere irragionevole la soglia del 30%, che si riduce al 18% in ragione del fatto che la soglia da coprire nell’anno è pari al 60% di quella totale.
Il terzo motivo è infondato per una ragione di ordine sistematico: la guida operativa può fornire solo istruzioni di dettaglio per attuare il decreto ministeriale, senza imporre oneri più gravosi agli operatori. Non essendo state ritenute illegittime le disposizioni del decreto, non può procedersi all’annullamento delle parti della guida contestate. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della materia.
Nota della Redazione
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