Sanatoria edilizia in itinere e obbligo di repressione dell’abuso (Cons. Stato n. 10441 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una istanza di accertamento di conformità edilizia ancora in corso di esame, il Comune non è tenuto ad adottare provvedimenti ripristinatori o repressivi dell’abuso, mancando un titolo che imponga l’esercizio del potere prima della definizione del procedimento di sanatoria. Gli atti endoprocedimentali adottati nel corso del procedimento di sanatoria sono privi di autonoma portata lesiva e non sono impugnabili in via autonoma. L’eventuale formazione del silenzio diniego sull’istanza di sanatoria non attribuisce al terzo un interesse ad agire per il suo accertamento, dovendo questi eventualmente dolersi del silenzio, opponendolo, nel giudizio di impugnazione del successivo provvedimento espresso di segno contrario. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, in applicazione del art. 34, comma 2, cod. proc. amm., e al di fuori delle azioni tipiche previste dal codice.

Il Fatto

La controversia riguarda un intervento realizzato in parziale difformità rispetto ai titoli abilitativi in un fabbricato sito in area soggetta a vincolo paesaggistico. La proprietaria presenta istanza di accertamento di conformità, integrata da una modifica progettuale. L’attuale appellante, promissaria acquirente di un immobile adiacente, chiede al Comune l’adozione di interventi repressivi delle opere e, poi, l’annullamento di atti endoprocedimentali e l’accertamento del silenzio diniego che si sarebbe formato sull’istanza di sanatoria.

Il TAR Sardegna, con sentenza n. 540/2023, dichiara in parte inammissibile e in parte rigetta il ricorso e i motivi aggiunti. L’appellante propone appello avverso tale decisione, dolendosi della qualificazione delle domande e della ritenuta tardività dell’impugnazione del silenzio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendo di poter prescindere dall’esame della legittimazione e dell’interesse ad agire dell’appellante. La controversia si caratterizza per due elementi: la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità e la mancata emanazione, al momento del ricorso e dei motivi aggiunti, di un provvedimento espresso che la definisse.

Da ciò deriva che, non essendosi concluso il procedimento di sanatoria con un provvedimento, non vi sono atti lesivi impugnabili: gli altri atti censurati sono meri atti endoprocedimentali. Laddove si fosse formato il silenzio diniego, l’appellante non avrebbe motivo di dolersene, salvo impugnare gli eventuali successivi provvedimenti di sanatoria. Il Collegio chiarisce di non affermare la sussistenza del silenzio diniego né l’illegittimità di provvedimenti futuri, ma solo che, seguendo la prospettazione dell’appellante, se il silenzio sussiste non vi è ragione di dolersene, e la relativa tesi va articolata nel giudizio impugnatorio del provvedimento successivo.

Il primo motivo di appello, più che censurare gli atti impugnati, appare rivolto a precostituire le condizioni per definire illegittimi eventuali futuri atti del Comune, i quali, ove emanati, devono essere specificamente impugnati con domanda di annullamento. Il secondo motivo è parimenti infondato: non sussisteva l’obbligo di adottare provvedimenti ripristinatori in presenza di una istanza di accertamento di conformità in itinere, potendo l’esame della stessa condurre anche all’adozione di un provvedimento espresso di accoglimento, eventualmente previo esercizio del potere di autotutela.

La Corte richiama il art. 34, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati e al di fuori delle azioni tipiche disciplinate dal codice, in particolare l’azione di annullamento ex art. 29 cod. proc. amm. e l’azione avverso il silenzio ex art. 31 cod. proc. amm.. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *