Silenzio-inadempimento e obbligo di provvedere su istanza di nulla osta demaniale (TAR Puglia n. 1044 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla pubblica amministrazione sull’istanza che le è stata presentata. La condanna a provvedere presuppone che al momento della pronuncia perduri l’inerzia e non sia venuto meno l’interesse del privato. Il rimedio è esperibile anche in presenza di atti infraprocedimentali o soprassessori, che solo apparentemente configurano una spendita di potere ma sostanzialmente eludono l’obbligo di provvedere, mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o sospensioni dell’iter non previste dalla legge. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in presenza di una formale istanza l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
Il Fatto
La ricorrente, esercente una struttura turistico-ricreativa destinata alla ristorazione, presenta istanza di rilascio del nulla osta demaniale per l’esecuzione della manutenzione straordinaria dell’immobile demaniale asseritamente tenuto in concessione. L’amministrazione comunale riscontra la richiesta con una nota che richiama la sospensione del termine per il rilascio del parere da parte della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia del Demanio, sul presupposto della pendenza di indagini penali afferenti presunti abusi in area demaniale.
La ricorrente agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna delle amministrazioni a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Si costituiscono il Comune e l’Agenzia del Demanio, eccependo inammissibilità e infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’azione avverso il silenzio, osservando che la condanna a provvedere presuppone la perduranza dell’inerzia e dell’interesse del privato alla pronuncia dichiarativa. Il rimedio non è limitato alle condotte omissive protratte oltre i termini di legge, ma si estende agli atti infraprocedimentali o soprassessori, che eludono l’obbligo di provvedere.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ravvisa la perduranza dell’inerzia illegittima imputabile alle amministrazioni resistenti. La nota con cui il Comune ha riscontrato l’istanza deve qualificarsi come meramente soprassessoria e non provvedimentale, tanto più che la stessa amministrazione ha dichiarato di non condividere la sospensione del procedimento disposta dalla Capitaneria di Porto e dall’Agenzia del Demanio, che di fatto si traduce in una ingiustificata paralisi dell’attività amministrativa.
Il Collegio esclude altresì l’insussistenza dell’obbligo di provvedere, valorizzando le circostanze rappresentate dalla difesa erariale nella memoria, non racchiuse in un formale provvedimento conclusivo. Richiamando l’insegnamento secondo cui, di fronte a un atto soprassessorio che comporti un illegittimo arresto procedimentale, l’interessato può proporre indifferentemente l’azione di annullamento o l’azione avverso il silenzio (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4803 del 2021), il Tribunale accoglie il ricorso.
Conseguentemente, il Tribunale accerta l’illegittimità del silenzio-rifiuto e condanna le amministrazioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, cod. proc. amm., a pronunciarsi espressamente sull’istanza con provvedimento conclusivo, anche di rigetto, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono integralmente compensate in ragione delle ragioni della sospensione procedimentale.
Nota della Redazione
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