Ottemperanza del giudicato e nomina del commissario ad acta Carta Docente (TAR Toscana n. 197 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e non sia stata proposta impugnazione avverso la sentenza ottemperanda. Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina la conformazione integrale al giudicato, assegnando un termine per provvedere. La domanda di ottemperanza che ecceda il contenuto della pronuncia di primo grado è inammissibile per eccesso dal giudicato. Nell’ipotesi di persistente inottemperanza il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, fissando un ulteriore termine per l’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 164/2023 resa dal Tribunale di Pisa, sezione Lavoro, con la quale era stato riconosciuto il diritto all’assegnazione dell’indennità cd. “Carta Docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e al d.P.C.M. 23.09.2015 per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2020/21, con condanna dell’amministrazione alla messa a disposizione della somma complessiva di € 2.000,00 e al pagamento delle spese di lite.
Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione in data 12 gennaio 2024. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche il pagamento degli interessi e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Risulta dagli atti che la sentenza ottemperanda è stata notificata all’amministrazione presso la sede reale in data 12 gennaio 2024 e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Avverso la sentenza non è stata proposta impugnazione, come attestato dalla cancelleria del giudice di primo grado.
Integrati tali presupposti, il ricorso è ritenuto fondato e viene accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
La domanda di pagamento degli interessi è invece respinta, perché tale pretesa non era oggetto della pronuncia di primo grado: il giudizio di ottemperanza non può estendersi oltre il contenuto del giudicato, e la relativa richiesta resta esclusa dall’accoglimento.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio dell’amministrazione resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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