Revocazione per errore di fatto: serve la riproposizione dei motivi rescissori (Cons. Stato n. 10449 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione è retto dal principio di autosufficienza: è inammissibile quando, oltre alla domanda di revocazione della sentenza, non contenga anche la domanda di decisione sull’originario ricorso, con la riproposizione degli specifici motivi da esaminare in fase rescissoria, non bastando il generico richiamo agli atti dei precedenti gradi. L’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., investe l’attività preliminare di lettura e percezione materiale degli atti del giudizio e non può coinvolgere l’attività valutativa e interpretativa del giudice. Non è quindi deducibile per revocazione il travisamento del sistema gerarchico delle fonti né la contestazione della necessità di ripubblicazione del piano, profili che configurano errori di diritto. Una pronuncia resa su fattispecie analoga non costituisce tertium comparationis utile a fondare la revocazione.
Il Fatto
I ricorrenti avevano impugnato davanti al TAR Veneto la deliberazione consiliare di approvazione di una variante parziale al piano degli interventi, la deliberazione di Giunta di restituzione dei piani urbanistici attuativi e atti connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il TAR accoglieva in parte il ricorso principale, respingeva l’istanza risarcitoria e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti. La Sez. IV, con sentenza n. 9438/2023, accoglieva l’appello principale del Comune, respingeva quello incidentale e rigettava integralmente il ricorso di primo grado.
I ricorrenti hanno quindi proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., deducendo tre errori di fatto: la sopravvenuta consapevolezza del consumo di suolo, la violazione del sistema gerarchico delle fonti e la mancata ripubblicazione del piano. Il Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un difetto strutturale del ricorso. I ricorrenti si soffermano sugli errori di fatto della fase rescindente, ma non ripropongono gli specifici motivi da esaminare nella successiva fase rescissoria. Il ricorso è retto dal principio di autosufficienza: deve contenere tutti i requisiti per consentire la pronuncia definitiva, con riproposizione espressa delle censure, non essendo sufficiente il rinvio agli atti dei giudizi precedenti.
Nel merito, il Consiglio ribadisce i requisiti dell’errore revocatorio: pura e semplice errata percezione del contenuto materiale degli atti, punto non controverso e non motivato, rapporto di causalità con la decisione. Restano fuori l’interpretazione e la valutazione delle domande e delle eccezioni, rispetto alle quali sono configurabili solo errori di diritto.
Quanto al primo motivo, la Corte ammette che alla data di adozione della variante era già in vigore la legge regionale del Veneto n. 14/2017, ma l’individuazione della quantità massima di consumo di suolo per il Comune è avvenuta solo con la deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 15 maggio 2018 e il successivo decreto dirigenziale. Tali provvedimenti, richiamati nelle premesse della delibera di approvazione, hanno inciso sulla valutazione discrezionale dell’amministrazione: non vi è quindi alcuna svista percettiva.
Il secondo motivo, sul rapporto tra fonti, e il terzo, sulla ripubblicazione, attengono a valutazioni giuridiche, non a errori di fatto. La Corte ricorda peraltro che le modifiche al piano adottate in adempimento di prescrizioni regionali non impongono ripubblicazione, salvo che stravolgano lo strumento urbanistico, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2025 n. 1158.
Infine, la sentenza n. 7612/2025, resa su fattispecie analoga, non vale come tertium comparationis: nei giudizi impugnatori il thema decidendum è delimitato dai motivi delle parti e la revocazione non può divenire un ulteriore grado di giudizio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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