Revoca dell’assegnazione di lotti PIP e incameramento delle somme versate (Cons. Stato n. 10452 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’assegnazione di lotti in un piano degli insediamenti produttivi, a fronte dell’inerzia dell’assegnatario nella realizzazione delle opere, costituisce atto dovuto e non atto di autotutela: non richiede la comparazione dell’interesse pubblico con quello privato al mantenimento del vantaggio. La clausola convenzionale che prevede l’incameramento delle somme versate in caso di inadempimento è qualificabile come penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. e non è nulla né manifestamente eccessiva, dovendosi tener conto del tempo trascorso e della condotta inerte dell’assegnatario; non trova applicazione l’art. 1341 c.c., riservato alle condizioni generali di contratto. L’incameramento è illegittimo nella parte in cui eccede quanto espressamente pattuito nella singola convenzione.
Il Fatto
Il Comune assegna alla società ricorrente, nell’ambito del proprio piano degli insediamenti produttivi, tre lotti, stipulando due distinte convenzioni. In entrambe il Comune promette di vendere i lotti previo integrale pagamento del corrispettivo, che l’assegnataria versa in anticipo a rate. Le convenzioni prevedono la decadenza dall’assegnazione in caso di mancata realizzazione delle opere entro i termini pattuiti.
Trascorso un lungo periodo senza che le opere siano state eseguite, il Comune revoca le assegnazioni e dispone l’incameramento di tutte le somme versate. Il T.a.r. Campania respinge il ricorso della società, che propone appello deducendo nove motivi, tra cui l’insufficienza dell’avviso di avvio del procedimento, la mancanza di una delibera di indirizzo della Giunta e l’illegittimità dell’incameramento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di transazione sollevata dal Comune, perché il provvedimento impugnato non ne fa alcun cenno e valorizzarla in giudizio equivarrebbe a un’integrazione postuma della motivazione, non consentita. Inoltre la transazione non risulta mai ratificata dalla Giunta, come invece richiesto dal documento stesso, ed è pertanto da ritenere tamquam non esset.
È infondato il motivo sull’avviso di avvio del procedimento. Richiamando l’art. 8 della l. 241/1990 e la giurisprudenza ivi citata, la Sezione distingue le informazioni essenziali — amministrazione competente e oggetto del procedimento — da quelle di servizio, la cui omissione integra mera irregolarità. L’avviso inviato dal Comune indica esattamente l’oggetto e consente piena tutela difensiva.
Privo di fondamento è anche il motivo sulla delibera di indirizzo della Giunta: nessuna norma la prevede e l’art. 107, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. L’atto di decadenza, a fronte dell’inerzia del privato, assume carattere di atto dovuto. Parimenti infondati sono i motivi sulla comparazione degli interessi, trattandosi di provvedimento di decadenza e non di autotutela, e sulla disparità di trattamento, che richiede la prova rigorosa dell’assoluta identità delle situazioni.
Nel merito, la decadenza è legittima: l’assegnataria si è limitata a presentare DIA e SCIA relative a semplici recinzioni e il permesso di costruire ottenuto è decaduto per mancata esecuzione delle opere. Quanto all’incameramento, la clausola della prima convenzione è qualificabile come penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. e non è nulla né manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c., tenuto conto del tempo trascorso e dell’inerzia. Non si applica l’art. 1341 c.c., valido per le sole condizioni generali. La seconda convenzione prevede invece l’incameramento della sola cauzione: il provvedimento è illegittimo per la parte eccedente.
In riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto in parte, con annullamento della determinazione nella parte in cui trattiene le somme eccedenti la cauzione. Le somme eccedenti dovranno essere restituite con gli interessi dalla data della sentenza, trattandosi di debito di valuta. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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