Ottemperanza e cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 364 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. per sopravvenuto adempimento della pubblica amministrazione non esime il giudice dalla liquidazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm. La statuizione segue il criterio della soccombenza virtuale: occorre verificare se il ricorso, al netto dell’adempimento intervenuto in corso di causa, sarebbe stato meritevole di accoglimento. L’esatto adempimento va accertato alla luce del solo titolo giudiziale azionato, e non di quanto la parte creditrice abbia eventualmente richiesto in via stragiudiziale in misura inferiore. L’errore di calcolo della ricorrente nella richiesta stragiudiziale non preclude l’accoglimento del ricorso, se al momento della proposizione il credito non era stato integralmente soddisfatto.

Il Fatto

Un istituto di credito propone ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 768/2024 emesso dal Tribunale di Siracusa, non opposto dalla parte debitrice e divenuto definitivo. Resistente è l’amministrazione comunale, che lamenta la mancata esecuzione di quanto disposto dal titolo.

In corso di causa la banca dà atto di aver ricevuto un pagamento parziale riferito alla sola sorte capitale e agli interessi, residuando il risarcimento previsto dall’art. 6 e le spese del rito monitorio con altri accessori. Il Comune rappresenta di aver corrisposto quanto richiesto dalla stessa banca dopo la notifica del decreto, facendo affidamento sui calcoli di controparte, e di aver poi saldato la parte residua con successivo mandato di pagamento. Chiede quindi la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di controparte per violazione dei canoni di correttezza e buona fede.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere. La definizione del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. non esime però il giudice dalla statuizione sulle spese, da liquidare secondo l’art. 26 cod. proc. amm.

La domanda del Comune di condanna della controparte alle spese non è accolta. Il criterio applicabile è quello della soccombenza virtuale, salvo motivata compensazione: si esamina il ricorso per stabilire se, al netto dell’adempimento sopravvenuto, sarebbe stato meritevole di accoglimento.

La banca, pur essendo incorsa in un errore di calcolo nella richiesta stragiudiziale, al momento della proposizione del gravame non aveva ancora ottenuto l’integrale pagamento di quanto stabilito dal decreto ingiuntivo. Il ricorso, pertanto, sarebbe stato accolto in parte qua.

Il Collegio afferma che l’adempimento della prestazione dovuta va verificato alla luce di quanto stabilito dal titolo giudiziale azionato, e non di quanto eventualmente richiesto in via stragiudiziale dalla controparte in misura inferiore. Lo scopo del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è infatti la verifica dell’esatto e integrale adempimento delle obbligazioni poste a carico della pubblica amministrazione dal solo giudicato, con adozione delle misure necessarie a rendere effettiva l’esecuzione.

Alla luce del comportamento complessivo delle parti e delle peculiarità della vicenda, il Collegio dispone l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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