Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Marche n. 1056 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato che l’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha eseguito il giudicato e non ha opposto alcuna ragione contraria all’azionabilità della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione integrale del titolo, assegnando un termine per l’adempimento. Per il caso di perdurante inerzia nomina il commissario ad acta. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è giustificato quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario svolga funzione acceleratoria.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza, notificata, era passata in giudicato. L’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risultava dunque integrata.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR ha valorizzato un dato processuale decisivo: l’amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’inadempimento è rimasto incontestato.

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e la struttura organizzativa regionale.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Il Collegio non ha ravvisato particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ha ritenuto sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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