Variante urbanistica superata da nuova pianificazione: improcedibile l’annullamento (Cons. Stato n. 10452 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’approvazione di una nuova variante al piano di governo del territorio, non impugnata, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento della variante precedente, con conseguente improcedibilità dell’appello e del ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La domanda di condanna al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo presuppone la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, secondo gli ordinari criteri di riparto. La presunzione di colpa dell’amministrazione opera solo in presenza di violazioni commesse in un contesto fattuale e giuridico che palesi negligenza e imperizia. Il mancato riscontro a un’istanza istruttoria non integra vizio di omessa pronuncia.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio comunale con cui è stata approvata una variante al piano di governo del territorio. L’area di sua proprietà, sulla quale insiste la sua abitazione, era stata inclusa tra le aree standard, in parte a verde e in parte a parcheggi, invece che tra le aree residenziali di completamento. Il privato contestava la valutazione delle osservazioni, accorpate in macrogruppi, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento rispetto alle aree limitrofe e la lesione del diritto di proprietà.
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Il ricorrente ha appellato la sentenza. Il Comune si è costituito eccependo l’improcedibilità per l’intervenuta approvazione di una nuova variante al PGT.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità e la ritiene fondata. Con l’approvazione della nuova variante, in vigore e pacificamente non impugnata, è venuto meno l’interesse del ricorrente all’annullamento della variante precedente. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità dell’appello, con il ricorso di primo grado, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Sul capo risarcitorio, la Corte distingue la domanda di accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, ex art. 34, comma 3, c.p.a., dalla domanda di condanna al risarcimento. Solo nella seconda incombe sull’attore l’onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito. Richiamando l’orientamento consolidato, il Collegio ribadisce che la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente, occorrendo la prova della lesione del bene della vita e della colpa dell’amministrazione, valutata come apparato e non del funzionario agente.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la presunzione di colpa opera solo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto che palesi negligenza e imperizia, in applicazione dell’art. 5 c.p. in tema di errore scusabile. Nel caso concreto, anche ammettendo l’illegittimità del provvedimento, non emergono elementi per desumere la colpa, né l’appellante ha allegato specifici profili.
Quanto al danno e al nesso di causalità, la Corte conferma il giudizio del primo giudice: il ricorso è generico e non fornisce la prova richiesta. L’istanza istruttoria, di cui si lamenta l’omessa pronuncia, è inammissibile perché meramente esplorativa ed elusiva degli oneri di allegazione e prova. Il mancato riscontro non integra vizio di omessa pronuncia, configurandosi questo solo a fronte della mancata decisione su una domanda giudiziale.
L’appello è quindi dichiarato in parte improcedibile, unitamente al ricorso di primo grado, e in parte infondato quanto alla domanda risarcitoria. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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