Diniego di visto per lavoro subordinato e rischio migratorio (TAR Lazio n. 14518 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato ex art. 22 d.lgs. n. 286/1998, la discrezionalità dell’Amministrazione è particolarmente lata e il sindacato giurisdizionale è limitato ab externo, alla verifica della sussistenza di macroscopiche abnormità logiche. La valutazione del c.d. rischio migratorio non coincide esclusivamente con il pericolo di permanenza irregolare, ma comprende anche il rischio di abuso del titolo richiesto, ossia di impiego del visto per finalità diverse da quelle dichiarate. Il diniego può essere legittimamente fondato su elementi emersi nel corso dell’intervista consolare, quale la mancata dimostrazione di pregressa esperienza lavorativa nel settore dichiarato o la scarsa conoscenza delle condizioni del rapporto di lavoro, purché valutati non come autonomi requisiti legali ma come indici sintomatici dell’inattendibilità della finalità lavorativa dichiarata.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino cinese, impugnava il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a Pechino aveva respinto la sua domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato, presentata a seguito di una proposta di impiego quale collaboratore domestico e del relativo nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il diniego era motivato con riferimento all’esito dell’intervista consolare, dalla quale era emerso che il richiedente non conosceva altre lingue oltre al cinese e non era in grado di dimostrare, tramite documentazione, una pregressa esperienza nell’attività che avrebbe dovuto svolgere in Italia. L’Amministrazione aveva, pertanto, dichiarato non attendibili le motivazioni della richiesta, nutrendo fondati dubbi circa il vero scopo del visto.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduceva violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, eccesso di potere, illogicità manifesta e difetto di motivazione, sostenendo che la conoscenza della lingua e l’esperienza lavorativa non costituiscono requisiti previsti dalla legge per il rilascio del visto e che il riferimento al rischio migratorio sarebbe inconferente rispetto alla richiesta di visto per lavoro subordinato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricordato che la questione riguarda il diniego di un visto per lavoro subordinato nel settore dell’assistenza domestica ex art. 22 d.lgs. n. 286/1998. In subiecta materia la discrezionalità amministrativa è particolarmente lata e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo ab externo, per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche, come già affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 11744/2022.
Quanto alla valutazione del c.d. rischio migratorio, il Tribunale ha chiarito che essa non coincide esclusivamente con il pericolo di permanenza irregolare sul territorio nazionale, ma comprende anche il rischio che il visto venga utilizzato per finalità diverse da quelle dichiarate, ossia di abuso del titolo richiesto. Nel caso di specie, la relazione istruttoria della Sede diplomatica – valutata non come motivazione postuma bensì come documento istruttorio – ha evidenziato plurimi indici sintomatici di una ragionevole possibilità di abuso.
Rilievo decisivo è stato attribuito all’esito dell’intervista consolare: la mancata dimostrazione di una pregressa esperienza lavorativa nel settore dell’assistenza domestica, la conoscenza della sola lingua cinese e l’incerta conoscenza della retribuzione e delle altre condizioni fondamentali del rapporto di lavoro. Tali elementi non sono stati considerati autonomi requisiti legali, ma circostanze sintomatiche della non piena attendibilità della finalità lavorativa dichiarata, anche in considerazione del contesto noto alla sede diplomatica.
Ulteriore indice particolarmente significativo è stato individuato nel comportamento tenuto dal ricorrente in occasione di un precedente ingresso nello spazio Schengen: entrato con visto turistico di breve durata, si era trattenuto in Italia per un periodo di gran lunga eccedente quello consentito, facendo rientro in Cina dopo oltre un anno. Tale circostanza evidenzia un precedente comportamento non conforme alla disciplina in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e legittima il dubbio circa l’effettiva volontà del richiedente di conformarsi alle condizioni del titolo richiesto. Il Tribunale ha, infine, osservato che il ricorso introduttivo non conteneva specifiche censure su tale profilo, sicché è discussa l’ammissibilità delle argomentazioni spese sul punto nella memoria successiva. Alla luce di tali considerazioni la decisione della Sede diplomatica non è risultata né contrastante con la normativa di settore né irragionevole, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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