Nessuna sanatoria paesaggistica per ampliamento e pertinenza su area vincolata (TAR Sicilia n. 1045 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 è ammesso solo per i lavori eseguiti in assenza o difformità di autorizzazione che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, né aumento di quelli legittimamente realizzati. Gli interventi di ampliamento di un fabbricato preesistente e la realizzazione di un’autorimessa, quand’anche asseritamente pertinenziale, esulano da tale perimetro derogatorio. Il diniego opposto dall’autorità di tutela del paesaggio ha natura vincolata, con la conseguenza che l’eventuale omissione del preavviso di rigetto non vizia il provvedimento, operando la dequotazione del vizio procedurale ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Grava sul privato l’onere di provare la consistenza originaria e la legittimità del manufatto preesistente, nonché la sua anteriorità al vincolo paesaggistico.

Il Fatto

La ricorrente ha eseguito, in assenza di titoli edilizi, la demolizione e ricostruzione di un vano preesistente, con ampliamento di un fabbricato adiacente, e di un’autorimessa interrata, opere ultimate nel 2015. Ha quindi chiesto al Comune l’accertamento di conformità ex art. 14 l.r. n. 16/2016 e alla Soprintendenza l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004.

Il Comune ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria; la Soprintendenza ha invece rigettato l’istanza, ritenendo gli interventi non riconducibili alle ipotesi derogatorie e ordinando la rimessione in pristino. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e l’erronea applicazione dell’art. 167, comma 4, per pretesa anteriorità dei manufatti al vincolo e natura pertinenziale dell’autorimessa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale dichiara anzitutto inammissibili le censure introdotte con le memorie non notificate, che contestavano l’inefficacia del provvedimento per formazione del silenzio assenso e l’incompetenza della Soprintendenza a ordinare la demolizione: si tratta di motivi non ricollegabili all’atto introduttivo, con violazione del termine decadenziale e del contraddittorio. La memoria difensiva non può ampliare il thema decidendum. Nel merito, i rilievi sono comunque infondati.

Quanto all’asserita inefficacia del provvedimento tardivo, il TAR richiama il proprio orientamento (sentenza n. 1146/2024) e nega che sull’istanza di compatibilità possa essersi formato alcun implicito provvedimento favorevole. Sull’ordine di rimessione in pristino, il Collegio distingue i procedimenti di sanatoria ex legge n. 47/1985 dal procedimento di accertamento di conformità postumo ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, oggetto di causa: l’autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto del permesso di costruire, e la sua assenza rende puramente inefficace il titolo edilizio, senza privare l’ente di tutela del potere repressivo ex art. 167, comma 1.

Nel merito delle censure, il Tribunale rileva che il corpo “A” costituisce ampliamento del fabbricato originario, per stessa ammissione della ricorrente, con conseguente inapplicabilità dell’art. 167, comma 4. Quanto al corpo “B”, la ricorrente si è sottratta all’onere probatorio sulla consistenza originaria del manufatto e sulla sua legittimità. Gli estratti aerofotogrammetrici non raggiungono la soglia di concretezza e specificità necessarie. Né rilevano la pretesa anteriorità al vincolo, per il principio del tempus regit actum, né il carattere pertinenziale dell’autorimessa, poiché tutte le opere su area vincolata richiedono la previa valutazione dell’autorità di tutela.

Infine, il carattere vincolato del diniego comporta la dequotazione del vizio procedurale relativo all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto: la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi esclude apporti partecipativi, e il mancato preavviso non produce effetti vizianti ove l’amministrazione non avrebbe potuto adottare provvedimenti diversi. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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