Onere probatorio e poteri istruttori nella procedura di emersione dal lavoro irregolare (TAR Lazio, Sez. Prima Ter, n. 12351 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020 ha natura eccezionale e derogatoria ed è di stretta interpretazione, sicché non può essere utilizzata per finalità ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dal legislatore. In tale contesto, incombe sul soggetto che intende beneficiarne l’onere di allegare elementi idonei a dimostrare l’effettiva esistenza del rapporto lavorativo e la reale operatività dell’impresa. L’iscrizione presso il Registro delle Imprese ha efficacia di pubblicità legale e prova solo l’esistenza formale del soggetto giuridico, non anche l’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, richiamato dall’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, presuppone la dimostrazione dell’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, non potendo operare in caso di difetto originario dei requisiti di emersione.
Il Fatto
Con istanze presentate nel giugno 2020, il rappresentante legale di una società operante dichiaratamente nel settore agricolo presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma due domande di emersione dal lavoro irregolare in favore altrettanti cittadini stranieri. Nell’ambito del medesimo procedimento erano presentate ulteriori 72 istanze per altri lavoratori e 10 per lavoratori stagionali. Il rigetto delle domande, disposto con decreti del 10 ottobre 2022, si fondava sull’esito di un’istruttoria che aveva accertato l’inesistenza sostanziale della società datrice di lavoro.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti deducevano l’illegittimità del diniego per violazione dell’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, sostenendo che il rapporto di lavoro si era regolarmente costituito e che i controlli ispettivi erano stati effettuati dopo la cessazione del rapporto. Il TAR Lazio ha respinto i ricorsi, rilevando l’infondatezza nel merito delle censure. La disciplina dell’emersione, essendo eccezionale, non può essere piegata a finalità elusive della normativa ordinaria sull’ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari.
Il Collegio ha chiarito che lo Sportello Unico ha un potere-dovere di accertamento sostanziale, esteso alla verifica dell’effettività del rapporto e della reale operatività dell’impresa. Nel caso di specie, il diniego era sorretto da un quadro istruttorio plurimo e convergente: parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro, esito negativo dei sopralluoghi, mancato deposito dei bilanci 2017-2022, assenza di documentazione fiscale e di posizione INPS, nonché il mancato riscontro dei lavoratori convocati.
La Corte ha escluso che l’iscrizione camerale possa dimostrare l’effettiva operatività dell’impresa, trattandosi di un dato meramente formale. Parimenti, la documentazione unilaterale prodotta dal datore di lavoro non supera gli esiti di un’istruttoria condotta su fonti autonome. La comunicazione di assunzione al Ministero del Lavoro, essendo generata automaticamente dal sistema informatico, costituisce mero effetto procedimentale.
Quanto all’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, la norma presuppone un rapporto di lavoro effettivamente costituito e successivamente cessato, e non si applica quando difetti ab origine la prova della sua instaurazione. Il Collegio ha richiamato i precedenti secondo cui il permesso per attesa occupazione non opera qualora manchino i requisiti di emersione. Il termine per la conclusione del procedimento ha natura ordinatoria e le garanzie partecipative sono soddisfatte dalla comunicazione dei motivi ostativi.
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Nota della Redazione
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