L’impugnativa cumulativa di contributi culturali distinti è inammissibile (TAR Lazio n. 7283 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo è eccezionalmente ammissibile solo quando i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo o a procedimenti collegati dalla legge (connessione procedimentale) ovvero rappresentino l’uno il presupposto dell’altro (connessione funzionale), e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura e in identico modo, i diversi atti impugnati. È invece inammissibile l’impugnativa diretta a censurare plurimi provvedimenti scaturenti da serie procedimentali distinte ed autonome, fondate su presupposti diversi e relative a sovvenzioni pubbliche non sovrapponibili, in quanto l’esame congiunto determinerebbe un’indebita estensione del thema decidendum.
Il Fatto
La società ricorrente, che svolge attività di formazione musicale, aveva partecipato alla selezione per l’assegnazione di contributi a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per l’anno 2025, ottenendo un punteggio elevato ma un contributo di ammontare inferiore rispetto ad altri tre organismi, tutti destinatari anche di sovvenzioni statali ad hoc previste da disposizioni legislative.
La ricorrente ha impugnato con un unico ricorso sia i decreti di riparto dei contributi FNSV sia il decreto di riparto di un diverso fondo per le scuole di eccellenza, oltre a contestare direttamente la legittimità costituzionale delle norme che prevedevano le sovvenzioni nominative in favore degli altri enti, lamentando una disparità di trattamento e chiedendo l’annullamento degli atti e la rimessione alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disposto lo stralcio della documentazione depositata dal Ministero oltre il termine di legge, senza istanza di autorizzazione al deposito tardivo, e ha dichiarato la irritualità dell’ulteriore memoria di replica dell’Avvocatura dello Stato, non tenendone conto ai fini del decidere.
Nel merito, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per il suo carattere cumulativo. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha precisato che nel processo amministrativo il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati sussista una connessione procedimentale o funzionale, da accertarsi in modo rigoroso. Tale connessione si configura solo quando i provvedimenti appartengono a sequenze procedimentali collegate o quando l’uno è presupposto dell’altro.
Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati afferivano a due diverse tipologie di contributi, con platee di beneficiari, finalità e criteri di calcolo differenti: da un lato i contributi FNSV, assegnati previa valutazione di qualità artistica su progetti triennali; dall’altro i contributi ex legge n. 160/2019, attribuiti automaticamente in proporzione ai contributi FNSV dell’anno precedente. Il Tribunale ha escluso che il mero richiamo al d.m. n. 463/2024 nelle premesse del decreto ministeriale n. 306/2025 potesse fondare una connessione procedimentale.
Il Collegio ha inoltre rilevato che nessuno dei provvedimenti impugnati presentava connessione con le sovvenzioni nominative previste dalle norme censurate, alimentate da un fondo speciale e ripartite con decreti ministeriali distinti, non impugnati. Ha infine evidenziato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata avverso leggi-provvedimento senza impugnare gli atti amministrativi di attuazione, e la genericità delle censure, formulate con memoria e non con motivi aggiunti, rendendo inintelligibile l’effettiva utilità concreta perseguita dalla ricorrente.
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Nota della Redazione
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