Rinuncia all’interesse e improcedibilità nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 1045 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio dispositivo, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. A fronte di tale dichiarazione il giudice, privo del potere di procedere di ufficio e di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a prenderne atto e a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La condanna alle spese segue la soccombenza formale e può essere limitata alla sola controinteressata che abbia svolto difese ulteriori prima del perfezionamento della dichiarazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato, con domanda di annullamento e di risarcimento, l’aggiudicazione di un appalto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza urbana bandito da una stazione unica appaltante provinciale per conto di un Comune, unitamente agli atti presupposti della procedura. Si erano costituiti in resistenza l’ente appaltante, il Comune e la società controinteressata aggiudicataria.

L’istanza cautelare monocratica era stata respinta con decreto e, successivamente, la domanda cautelare collegiale era stata parimenti rigettata, con fissazione dell’udienza di discussione. In vista di quest’ultima la ricorrente ha depositato memoria dichiarando di aver perso interesse alla decisione, avendo riorientato le proprie strategie imprenditoriali verso altre commesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dalla ricorrente, qualificandola alla stregua del principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

Da tale dichiarazione consegue che il giudice non ha il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli è pertanto tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, delibando l’improcedibilità del ricorso. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023 n. 6437 e la giurisprudenza ivi richiamata, oltre a Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3482, sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1418 e sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8886.

Quanto alle spese, la ricorrente è stata condannata al pagamento in favore della sola controinteressata. La ragione risiede nel fatto che quest’ultima ha depositato una memoria difensiva ulteriore rispetto a quelle prodotte per la fase cautelare, e ciò prima del perfezionamento della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, avvenuta in prossimità della scadenza del termine di cui agli artt. 73 e 120 c.p.a.

Le spese sono state invece compensate nei confronti dell’ente appaltante e del Comune, che non hanno svolto ulteriori difese. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con liquidazione delle spese di merito in favore della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *