Nomina commissario ad acta per ottemperanza al giudicato su Carta docente (TAR Sardegna n. 1045 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione del giudicato e, sussistendone i presupposti, nomina un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti. L’inerzia dell’amministrazione rispetto alla parte di giudicato relativa al riconoscimento del capitale, non sanata dalla sola liquidazione delle spese in favore dei procuratori antistatari, integra il presupposto dell’art. 114 cod. proc. amm. Non è dovuto alcun compenso al commissario quando questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, trattandosi di funzioni esercitate nell’ambito del rapporto d’ufficio. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, con liquidazione che tiene conto della serialità della controversia.
Il Fatto
La ricorrente, docente, otteneva dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento in suo favore della somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di ricorso, oltre rivalutazione e interessi, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016. La sentenza n. 39/2025 diveniva irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria in data 4 giugno 2025.
Rimasta ineseguita la statuizione sul capitale, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’amministrazione liquidava le spese legali in favore dei procuratori antistatari, senza dare attuazione al resto del giudicato. Alla camera di consiglio la difesa erariale dichiarava di aver sollecitato l’esecuzione integrale, senza indicare una soluzione concreta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti del giudizio di ottemperanza: l’esistenza di un provvedimento passato in giudicato e la perdurante inesecuzione dello stesso. La sentenza del giudice del lavoro è divenuta irrevocabile e il relativo contenuto di condanna non risulta attuato.
Il Tribunale distingue nettamente la parte di giudicato già eseguita da quella rimasta inadempiuta. La liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori antistatari costituisce ottemperanza solo parziale. Resta invece del tutto ineseguita la statuizione sul riconoscimento del capitale, che rappresenta il nucleo della pretesa accertata.
La circostanza che l’amministrazione abbia sollecitato i propri uffici all’esecuzione non vale a escludere l’inerzia. Il Collegio rileva che tale deduzione non è accompagnata da indicazioni utili per una definizione tempestiva della vicenda. L’inottemperanza permane e giustifica l’accoglimento dell’istanza di esecuzione in via sostitutiva.
Quanto alla scelta del commissario, il Tribunale individua il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. La scelta si spiega con l’esigenza di affidare l’incarico a un soggetto già inserito nella struttura amministrativa competente.
Da tale qualificazione deriva l’esclusione di ogni compenso commissariale: le funzioni sono rese da un dipendente pubblico nell’ambito del proprio rapporto d’ufficio. Il ricorso è quindi accolto. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari e considerando la serialità della causa.
Nota della Redazione
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