Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 1045 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare la perdita di ogni interesse alla decisione. Il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’improcedibilità va parimenti dichiarata quando il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti lesivi e non sia stata azionata alcuna domanda risarcitoria, in applicazione dei principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un pubblico esercizio di ristorazione in Gallipoli, aveva chiesto al Comune la concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico ad uso commerciale per la stagione dal 20 marzo al 20 novembre 2021, su due zone. Con determinazione dirigenziale il Comune aveva chiuso il procedimento accogliendo la domanda per una porzione e negandola, in via parziale, per l’area di via Incrociata.

La società ha impugnato il diniego parziale, insieme al parere della Polizia Municipale e al preavviso di diniego, deducendo la violazione o elusione di un precedente giudicato cautelare, la formazione del silenzio-assenso, la violazione della disciplina emergenziale sull’occupazione di suolo pubblico e delle norme del codice della strada. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Su questa dichiarazione si fonda la pronuncia del Collegio.

Il Tribunale ricorda che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità.

Il Collegio aggiunge un autonomo argomento di carattere oggettivo. Il provvedimento impugnato ha completamente esaurito gli effetti lesivi, essendo ormai decorso il periodo temporale cui si riferiva la domanda, circoscritta alla stagione 2021 e non più attuale.

Da ciò consegue che, in applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022, non essendo stata azionata alcuna domanda risarcitoria né altrimenti manifestato intento risarcitorio, l’improcedibilità va dichiarata anche sotto questo profilo.

In definitiva il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale compensa integralmente le spese processuali, in considerazione della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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