Improcedibile il ricorso sulla concessione demaniale marittima scaduta e non rinnovata (TAR Sicilia n. 73 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’ordine di rimessione in pristino di un’area in concessione demaniale marittima è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, la concessione sia venuta definitivamente meno e l’amministrazione abbia rigettato l’istanza di rinnovo. In tal caso l’eventuale accoglimento non arrecherebbe alla ricorrente alcuna utilità concreta, non potendo essa tornare a fruire del bene. Le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime scadute, previste dall’art. 12, comma 6-sexies, d.l. n. 198/2022 e dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1, d.l. n. 131/2024, devono essere disapplicate per contrasto con il diritto dell’Unione Europea, e la medesima sorte segue il D.A. n. 34/Gab del 19.2.2025 e la circolare n. 20953 del 3.4.2025. I documenti prodotti oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza sono inutilizzabili, salvo eccezionale autorizzazione del Collegio, il cui onere probatorio grava sulla parte istante.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui l’Autorità di sistema portuale ha disposto la rimessione in pristino dell’area oggetto di una concessione demaniale marittima con scadenza al 31.12.2023, in ragione di innovazioni ritenute abusive. Ha dedotto l’insussistenza dei presupposti del provvedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione e la lesione dell’affidamento.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; l’Autorità ha eccepito plurimi profili di inammissibilità e ha chiesto comunque la reiezione nel merito. Respinta l’istanza cautelare, all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 il Collegio ha dato avviso della possibile improcedibilità per l’intervenuta scadenza della concessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio definisce anzitutto il compendio documentale. L’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. impone il deposito dei documenti entro quaranta giorni liberi prima dell’udienza; il termine non rispettato comporta l’inutilizzabilità del documento, come affermato da consolidata giurisprudenza amministrativa. La produzione tardiva è possibile solo con eccezionale autorizzazione del Collegio, nel rispetto del contraddittorio e ove la tempestiva produzione sia stata estremamente difficile, con onere probatorio a carico della parte istante.
Nel caso concreto la ricorrente ha depositato un documento il giorno precedente l’udienza, senza chiedere autorizzazione né motivare sulla difficoltà della produzione. L’estrema difficoltà è inoltre da escludere, trattandosi di sentenza penale sottoscritta oltre sette mesi prima dell’udienza. Il documento è dunque inutilizzabile.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il ricorso è poi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La concessione è scaduta il 31.12.2023. Il Collegio ribadisce l’indirizzo della Sezione secondo cui, dopo tale data, vanno disapplicate per contrasto con il diritto europeo le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime recate dall’art. 12, comma 6-sexies, d.l. n. 198/2022, convertito con legge n. 14/2023, e dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1, d.l. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024.
Le medesime ragioni valgono per il D.A. n. 34/Gab del 19.2.2025 e per la circolare n. 20953 del 3.4.2025, che configurano un’ulteriore proroga generalizzata, anch’essa disapplicata. A ciò si aggiunge che l’Autorità ha espressamente rigettato l’istanza di rinnovo nel marzo 2024. La concessione è pertanto definitivamente venuta meno il 31.12.2023.
Ne deriva l’inutilità di una pronuncia di merito: l’eventuale accoglimento non consentirebbe alla ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito, ossia tornare a fruire dell’area in concessione. Il ricorso è improcedibile e, trattandosi di questione rilevata d’ufficio, le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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