Silenzio su abusi edilizi e onere motivazionale del Comune (Cons. Stato n. 1045 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di vigilanza edilizia, il Comune non è gravato di alcun onere motivazionale ulteriore una volta che abbia accertato, con apposita istruttoria, l’insussistenza degli abusi denunciati. Il provvedimento che riscontra la segnalazione del privato e richiama le CILA asseverate, lo stato effettivo dei luoghi e l’esito del sopralluogo congiunto assolve l’obbligo di motivazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’Amministrazione quando questa risulta congruamente argomentata. La censura relativa all’acquisizione di documenti tardivi è priva di utilità pratica quando la documentazione di cui si chiede lo stralcio coincida con quella ritualmente prodotta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Comune di accertare l’esistenza di opere edilizie realizzate dai proprietari dell’immobile confinante in difformità rispetto alle comunicazioni di inizio lavori asseverate. La vicenda si innestava in un contenzioso civile definito da una transazione, poi contestata, e in un accertamento tecnico preventivo che aveva evidenziato alcune difformità relative alla riconfigurazione delle pendenze del lastrico solare.

Il Comune, con nota del 25 novembre 2019, escluse violazioni urbanistico-edilizie e richiamò il sopralluogo congiunto dell’11 luglio 2019. Il TAR Puglia respinse il ricorso. Il ricorrente appellò deducendo tre motivi: mancato stralcio di una memoria tardiva dei controinteressati, difetto di istruttoria sulle opere difformi e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e dichiara assorbite le eccezioni in rito. Sul primo motivo, il Consiglio di Stato rileva che la documentazione prodotta dai controinteressati coincide pressoché integralmente con quella depositata dallo stesso appellante: la censura è quindi inutile, perché la sovrapposizione tra quanto ritualmente acquisito e quanto si vorrebbe espungere neutralizza ogni effetto dell’asserita tardività.

Il secondo motivo è infondato nel merito. Dalla nota del 25 novembre 2019 emergono due distinti accertamenti: l’assenza di violazioni urbanistico-edilizie alla luce dello stato dei luoghi e delle CILA in atti, e l’assenza di modifiche successive alla relazione tecnica del 2016. L’Amministrazione ha dunque svolto ogni dovuto accertamento.

Quanto alla consulenza richiamata dall’appellante, il Collegio osserva che l’unico passaggio in cui si afferma la realizzazione di opere abusive è smentito dalla documentazione e dalla normativa applicabile ratione temporis. La CILA del 28 marzo 2013 aveva ad oggetto il rifacimento del manto di impermeabilizzazione del lastrico solare previa demolizione dei pavimenti, l’innalzamento dei parapetti, l’installazione di una scala in ferro e la tinteggiatura delle pareti. Non emergono profili di illegittimità del provvedimento comunale, che ha riscontrato la segnalazione, escluso le violazioni edilizie e invitato il Genio civile alle verifiche strutturali.

Infondato è anche il terzo motivo. Nessun ulteriore onere motivazionale incombeva all’Ente una volta accertata, con apposita istruttoria, l’insussistenza degli abusi. La nota comunale valorizza espressamente il sopralluogo congiunto e dà conto della sospensione e della successiva rimozione dell’agibilità, previa certificazione di idoneità strutturale. Il quadro argomentativo è ampio e articolato e consente di escludere il difetto di motivazione. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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