Revocazione per forza maggiore: onere di diligente ricerca del documento (Cons. Stato n. 10461 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 3), cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 c.p.a., esige la prova che la mancata produzione del documento decisivo sia dipesa da forza maggiore o dal comportamento dell’avversario. Il ritrovamento postumo di un atto non è sufficiente se non si dimostra una diligente ricerca iniziale e una causa giustificativa dell’ignoranza. L’onere probatorio è particolarmente rigoroso quando il documento è custodito presso una pubblica amministrazione, che è tenuta a ordinare i propri archivi e non può invocare a discolpa il proprio negligente riordino. Il fatto che il documento intenderebbe provare deve essere stato allegato nel giudizio a quo: diversamente il rimedio non è esperibile.

Il Fatto

Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli era stato condannato, con sentenza del TAR Campania n. 1540 del 12 marzo 2015, a restituire un fondo di proprietà di due privati oppure a valutare l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. All’esito del giudizio di ottemperanza, un commissario ad acta aveva disposto la restituzione e quantificato in euro 1.024.600,00 il risarcimento del danno da occupazione illegittima.

Il Consorzio ha poi affermato di aver rinvenuto un verbale che attestava l’avvenuta restituzione del fondo a una comodataria già nel 2002: circostanza che avrebbe ridotto sensibilmente il periodo di occupazione e il risarcimento. Ha pertanto proposto ricorso per revocazione dinanzi al TAR Campania, allegando di non aver potuto produrre prima l’atto per causa di forza maggiore, essendo stato ritrovato durante lavori di riordino di fascicoli archiviati e resi caotici da un’effrazione risalente al 2004. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio passa in rassegna i principi elaborati dalla giurisprudenza civile sull’art. 395, n. 3), cod. proc. civ., richiamando Cass. civ., Sez. lavoro, ord., 9 settembre 2025, n. 24913, secondo cui la mancata produzione deve essere giustificata da causa di forza maggiore o dal comportamento dell’avversario, e la decisività del documento deve poter condurre a una statuizione diversa. Richiama altresì Cass. civ., Sez. I, ord., 10 febbraio 2025, n. 3348: il semplice ritrovamento postumo non basta in assenza di prova di una diligente ricerca iniziale e di una causa giustificativa.

Il rigore probatorio è massimo quando il documento sia detenuto da una pubblica amministrazione, “più facilmente reperibile” secondo Cass. civ., Sez. I, ord., 22 novembre 2024, n. 30203. Il principio si applica a fortiori quando sia proprio l’amministrazione che avrebbe dovuto custodire l’atto a invocare il ritrovamento tardivo.

Su questa base il primo motivo è infondato. L’effrazione del 31 maggio 2004 non integra la forza maggiore: il giudizio di accertamento dell’occupazione e di restituzione è stato incardinato nel 2009, diversi anni dopo, e tale iato avrebbe consentito un riordino accurato dell’archivio. Il negligente riordino non prova l’assenza di colpa, ma la dimostra.

Resta inoltre assorbente la considerazione del primo giudice, non superata: l’avvenuta restituzione del fondo non è mai stata allegata nel giudizio a quo, cosicché il documento non può essere speso in revocazione.

Il secondo motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Trattandosi di sentenza plurimotivata, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 848 del 25 gennaio 2023, è sufficiente che una delle autonome rationes decidendi sia confermata per rendere inutile l’esame delle censure sugli altri capi. L’appello è quindi respinto, con condanna del Consorzio alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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